Quesito in materia di produzione di vini Igp.
Si fa riferimento alla nota sopra emarginata, di pari oggetto, con la quale codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. n. 607/09, per quanto riguarda la provenienza delle uve che, nella misura massima del 15%, possono entrare nella composizione di un vino designato con una Igp.
In particolare, codesto Ufficio ha chiesto se sia possibile che la predetta percentuale sia costituita da uve da vino (senza Igp) ovvero se le stesse debbano essere uve atte a Igp e come tali rivendicate.
Al riguardo, si fa presente che, non sussistendo, sul piano della generalità, una norma nazionale che preveda espresse limitazioni, è consentito che, fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive del relativo disciplinare, il vino della determinata Igp provenga da uve raccolte da vigneti italiani non iscritti né alla Igp stessa né ad altre Igp.
Si precisa che quanto appena rappresentato si applica anche alle uve che provengono da superfici iscritte ad Igp (diverse da quella utilizzabile nell’etichettatura) non rivendicate, atteso che nessuna norma prevede l’obbligo della rivendicazione.
Con l’occasione, per quanto riguarda le eventuali disposizioni più restrittive contenute nei disciplinari di produzione, si richiama l’attenzione di codesti Uffici su quanto rappresentato con nota n. 10527 del 28 luglio 2011, con la quale è stato evidenziato, ad esempio, che una limitazione concernente la provenienza delle uve può sussistere nel caso si intenda designare una tipologia con il nome della varietà di vite (nella fattispecie: Pinot Grigio del Veneto), posto che l’85 % delle uve della medesima varietà debbono comunque provenire dalla zona di produzione.