Uso commerciale delle denominazioni protette per prodotti composti, elaborati o trasformati.
Con la presente nota si intende sintetizzare quanto emerso dall’incontro tenutosi con codesta e altre Associazioni presso lo scrivente Ispettorato in data 16 gennaio c.a., avente ad oggetto, tra l’altro, la problematica relativa all’impiego commerciale delle denominazioni registrate nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati.
In particolare, l’analisi ha riguardato la disciplina normativa dei prodotti a Dop e Igp, per i quali l’art. 1, comma 1, lettera c) n. 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, stabilisce che non costituisce violazione il riferimento alla denominazione protetta per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una o più denominazioni protette «1) quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso», mentre, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio «la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro».
A sua volta, l’art. 20, comma 6, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, con disposizione dello stesso tenore, stabilisce che «È consentito l’utilizzo nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento di una Dop o Igp in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino Dop o Igp, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» .
Si è convenuto che, in forza delle predette disposizioni, soggetto onerato della richiesta di autorizzazione deve intendersi colui che impiega commercialmente la denominazione tutelata, ovverosia il soggetto che ne sfrutta la reputazione per i prodotti che mette in commercio, a prescindere dal soggetto che materialmente provvede alla loro lavorazione e confezionamento.
Ne deriva che titolare dell’autorizzazione e soggetto richiedente deve essere l’impresa che, utilizzando il proprio marchio o riportando la propria denominazione nel sistema di etichettatura, associa alla Dop/Igp la propria identità di soggetto che produce o commercializza il prodotto,
Dunque, nel caso in cui l’azienda produttrice sia anche confezionatore del prodotto provvederà ad inoltrare la relativa richiesta di autorizzazione al Consorzio di tutela o alla Direzione a ciò preposta di questo Ministero, specificando la denominazione di vendita utilizzata e fornendo un campione o un facsimile dell’etichetta per la sua approvazione.
Qualora, invece, per il confezionamento del prodotto l’utilizzatore della denominazione tutelata intendesse avvalersi di un soggetto terzo, nella richiesta di autorizzazione dovrà indicare il soggetto presso questo viene elaborato e/o confezionato, garantendone la disponibilità a sottoporsi agli eventuali controlli o verifiche che il Consorzio di tutela o le altre autorità a ciò deputate intendessero effettuare.
Si è reputato ammissibile, inoltre, che la richiesta di autorizzazione sia avanzata direttamente dall’elaboratore/confezionatore contoterzista.
Questi provvederà ad indicare nell’istanza il/i soggetti per i quali intende lavorare e confezionare il prodotto, ovverosia quegli operatori che, in virtù di tale istanza, dovranno ritenersi autorizzati, allegando, anche in questo caso, un campione o un facsimile delle etichette e garantendo la propria disponibilità a sottoporsi a controlli e verifiche.
Infatti, sebbene le disposizioni richiamate impongano agli utilizzatori della denominazione protetta per prodotti composti, elaborati o trasformati di dotarsi di apposita autorizzazione, non prevedono anche che la richiesta debba essere effettuata personalmente da chi dovrà fruirne.
L’espressa indicazione dell’utilizzatore nel caso di autorizzazione richiesta dal contoterzista, oltre ad assecondare il dettato normativo, risponde alle esigenze di tracciabilità del prodotto.
Il rilascio dell’autorizzazione, infatti, comporta poteri di controllo in capo al Consorzio di tutela o al Ministero, nonché obblighi di comunicazione in capo al soggetto autorizzato ed è, dunque, necessario che sia sempre conosciuto il soggetto autorizzato, il confezionatore/elaboratore, nonché la denominazione di vendita del prodotto commercializzato, quale risulta dall’etichetta.
Allo scopo di consentire i debiti controlli alle autorità a ciò preposte, è poi necessario che di tale autorizzazione sia in possesso, almeno in copia, sia l’utilizzatore che il soggetto contoterzista.