Disciplinare di produzione del vino ad Indicazione Geografica Tipica “Marche” – Utilizzo in etichetta del nome dei vitigni idonei alla coltivazione. Richiesta di parere.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ufficio, con riferimento alle disposizioni del disciplinare di produzione in oggetto, ha chiesto se “l’elencazione di vitigni specificabili inserita nell’articolo 2, comma 2.3 del disciplinare di produzione dei vini ad Igt Marche, costituisca o meno “misura più restrittiva” e, quindi, sia tale da comportare il divieto di menzionare ... nell’ambito delle informazioni descrittive di cui trattasi, varietà ulteriori ancorché costituenti le basi ampelografiche dei vigneti” di cui all’ articolo 2, comma 2.2, relative alle categorie e tipologie di prodotto diverse da quelle qualificabili con la specificazione di uno o due vitigni di cui ai comma 2.3 e 2.4.
AI riguardo, si comunica che le disposizioni ai comma 2.3 e 2.4 dell’articolo 2 del disciplinare di produzione in questione non sono da intendersi “misure restrittive”, tali da impedire in etichettatura l’uso di altri vitigni (di cui al comma 2.2), nell’ambito delle informazioni descrittive e minimizzate, per le altre categorie e tipologie di prodotto di cui al comma 2.1 dello stesso articolo.
Resta inteso che la descrizione veritiera e minimizzata dei vitigni di cui trattasi deve avvenire nel rispetto della specifica normativa comunitaria e nazionale, cosÌ come specificato con la lettera circolare n. 19461 del 7.12.2010.