Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 17-01-2012
Numero provvedimento: 1180
Tipo gazzetta: Nessuna

Risposta quesito non conformità scheda viticoltore.

In riferimento ad un quesito sottoposto a questo Ufficio dall’associazione di categoria Coltivatori Diretti, relativo alla gestione dei casi di non conformità a carico dei soggetti viticoltori, si precisa che ai sensi del decreto ministeriale 2 novembre 2010 sono stati adeguati i piani di controllo già precedentemente approvati considerando l’elencazione delle non conformità possibili per ciascun requisito.

In tal senso come previsto dallo stesso decreto ministeriale il comitato di certificazione della struttura di controllo autorizzata dovrà valutare i singoli casi di non conformità attribuendo agli stessi il giusto livello di gravità, riducendolo se del caso da grave a lieve, solo nei casi di documentata e giustificata motivazione e sulla scorta del prerequisito di risolvibilità della non conformità accertata tramite apposita azione correttiva proposta dalla stessa struttura di controllo.

A tal riguardo come peraltro ampiamente dibattuto nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro costituito al fine di predisporre la modifica del citato decreto è stato inserito nel testo del provvedimento l’art. 4 commi 5 e 6 al fine di considerare le fattispecie di non conformità risolvibili mediante un’azione correttiva posta in essere dal viticoltore prima della rivendicazione identificando tali irregolarità come lievi e ponendo l’attenzione delle stesse alla competente Regione che avrà tempo, fino alla successiva rivendicazione, per aggiornare il dato contenuto nello schedario viticolo a fronte dell’azione correttiva operata dal viticoltore.

Pertanto, per ciò che riguarda la rivendicabilità delle produzioni ottenute da una superficie oggetto di irregolarità risolta mediante l’azione correttiva e il successivo aggiornamento del dato schedario, prima della data fissata per la rivendicazione, non sarà necessario bloccare le successive fasi di certificazione delle produzioni ottenute (permettendo la rivendicazione per la campagna in corso). A tal riguardo la struttura di controllo, secondo le disposizioni previste dal piano di controllo approvato, dovrà eseguire una nuova visita ispettiva al fine di accertare la risoluzione della non conformità rilevata.

In ultimo appare evidente che qualora la non conformità dovesse essere riconducibile ad un requisito strutturale collegato alle precedenti rivendicazioni la struttura di controllo autorizzata dovrà necessariamente, a fronte dell’accertamento della non conformità, bloccare la certificabilità delle produzioni ottenute nelle precedenti campagne ed ancora in giacenza presso i soggetti detentori.