Chiarimenti per la produzione dei vini Dop e Igp relativa a nuovi disciplinari (modificati e/o con variazione di classificazione) pubblicati successivamente all’inizio della campagna vendemmiale 2011/2012.
Al fine di corrispondere alle richieste pervenute da talune Organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo, anche in sede di riunione del Comitato nazionale dei vini Do e Igt del 6 dicembre u.s., in merito alla produzione dei vini Dop e Igp, nel caso in cui i nuovi disciplinari siano stati pubblicati di recente, ovvero in avanzata fase di vendemmia o di elaborazione dei relativi vini (sia in caso di modifica del disciplinare della medesima denominazione, sia in caso di passaggio da Igt a Doc, da Doc a Docg, ovvero in caso di ricodificazione di preesistenti denominazioni a livello di sottozone di nuove denominazioni), si forniscono di seguito i seguenti opportuni chiarimenti.
1. Coesistenza delle disposizioni dei nuovi e dei preesistenti disciplinari di una medesima Dop o Igp.
Si premette che con circolare ministeriale n. 17897 del 20 settembre 2011, analogamente a quanto disposto con la circolare n. 11960 del 30 luglio 2010 per la corrispondente vendemmia, è stata consentita per i produttori interessati la possibilità di avvalersi per la corrente campagna vendemmiale delle disposizioni dei disciplinari di produzione approvati o modificati con un congruo anticipo rispetto al termine (15 gennaio 2012) previsto per la presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione.
Tuttavia è emerso che alcuni produttori, in assenza di pubblicazione dei relativi decreti, a campagna vendemmiale avviata, hanno continuato ad avvalersi delle disposizioni dei preesistenti disciplinari.
Al riguardo, qualora negli specifici decreti di approvazione dei nuovi disciplinari non siano previste apposite disposizioni transitorie e particolari, lo scrivente comunica che, pur restando valide le disposizioni di cui ai nuovi disciplinari, in conformità alla citata circolare n. 17897 del 20 settembre 2011, per le produzioni derivanti dalla corrente campagna vendemmiale produttori interessati possono avvalersi anche dell’uso del preesistente disciplinare.
2. Tagli di vini di diverse annate (nel limite del 15%) in relazione a variazioni di taluni parametri del nuovo disciplinare rispetto al preesistente.
Al riguardo, qualora negli specifici decreti di approvazione dei nuovi disciplinari non siano previste apposite disposizioni transitorie e particolari, lo scrivente comunica che, pur restando valide le disposizioni di cui ai nuovi disciplinari, conformemente alle disposizioni impartite con la circolare n. 17897 del 20 settembre 2011 per la corrente campagna vendemmiale 2011/2012, la pratica in questione è da ritenersi consentita per le situazioni richiamate in premessa, fermo restando l’evidenziato limite del 15% di vino di annata diversa nel volume della partita risultante, in quanto trattasi comunque di partite qualificabili con la medesima o analoga Dop o Igp.
3. Indicazione congiunta di un vitigno e dell’annata in etichetta dei vini Dop e Igp.
Al riguardo, fatte salve le eventuali misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari, si precisa che, ai sensi della vigente normativa comunitaria (Reg. n. 607/09, artt. 61 e 62), ai fini della congiunta indicazione in etichetta delle due menzioni in questione, è necessario osservare i citati disposti comunitari, i quali prevedono che la relativa partita di vino ottenuto ai fini dell’immissione al consumo deve, in maniera indipendente: – provenire per almeno l’85% da uve dell’annata indicata in etichetta; – provenire per almeno l’85% dal vitigno indicato in etichetta.