Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 26-09-2011
Numero provvedimento: 18263
Tipo gazzetta: Nessuna

D.lgs n. 61/10, articolo 10 – Destinazione esubero di produzione – Richiesta chiarimenti.

Si riscontra la nota sopra indicata con al quale codesta Regione ha posto il quesito in merito all’argomento in oggetto, con particolare riguardo alla destinazione del supero di resa di cui all’art. 10, comma 1, punto d) del D.lgs n. 61/10 in relazione alla resa della Doc o Igt di ricaduta.

Al riguardo, nel  premettere che tutte le produzioni annuali Do o Ig, compresi i superi di resa,  sono riferite alle effettive superfici vitate, si precisa che la ricaduta del supero non può essere indipendente dalla resa della Doc sottostante.

Pertanto tutto il supero di una Docg può essere classificato con la Doc di ricaduta soltanto se la resa di uva quest’ultima (destinata alla produzione del relativo vino Doc)  è uguale o inferiore alla resa della Docg + il supero.

Ad esempio, se la resa Docg è 10 t di uva/ha, il supero è 2 t, quest’ultimo supero può essere interamente destinato alla Doc di ricaduta soltanto se la resa di quest’ultima (ovviamente senza tener conto dello specifico supero previsto dal disciplinare Doc) è uguale o superiore a 12 t.  Altrimenti va destinato alla Doc  solo una parte di supero (es: 1 t, se la resa della Doc di ricaduta è 11 t), mentre l’altra parte può essere destinato ad Igt o vino.