Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 26-09-2011
Numero provvedimento: 13185
Tipo gazzetta: Nessuna

Rivendicazione uve anno 2011/2012 – IGT “Maremma Toscana” oppure Doc “Maremma Toscana” – Richiesta chiarimenti.

 

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti, a seguito di analogo quesito formulato dalla Provincia di Grosseto (nota n, 149600 del 08.09.2011), circa le modalità da seguire per l’iscrizione sui registri di cantina delle uve e dei mosti atti a produrre il vino a Doc “Maremma Toscana”, nelle more dell’emanazione del decreto di riconoscimento della Doc medesima.

Al riguardo, poiché, fino all’emanazione del decreto di riconoscimento della Doc, deve ritenersi tuttora vigente il D.m. 9 ottobre 1995 (e successive modifiche) di riconoscimento della Igt “Maremma Toscana”, non può che condividersi il parere di codesto ufficio circa la necessità di annotare nei registri di cantina le uve ed i mosti come “atti a dare vino Igt Maremma Toscana”,

Si evidenzia che, ad avviso di questa Amministrazione centrale, una volta entrato in vigore il provvedimento di riconoscimento della Doc “Maremma Toscana”, gli interessati devono comunque provvedere ad effettuare le opportune annotazioni affinché la giacenza del prodotto “atto a dare vino Igt Maremma Toscana” sia totalmente scaricato dal relativo conto e del pari preso nuovamente in carico come “atto a dare vino Doc Maremma Toscana” purché abbia i requisiti stabiliti dal relativo disciplinare, ovvero riclassificato come atto a dare vino di altra Igt, nel rispetto dei criteri e degli adempimenti di cui all’art, 14, commi 4 e 5, del D.lgs, n. 61/10,

Si evidenzia, infine, che nella recente circolare n. 17897 del 20 settembre u.s. del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ IX, è stato chiarito che “...le regioni e le province autonome ed i produttori interessati potranno avvalersi delle disposizioni della presente circolare anche al fine di consentire la rivendicazione delle produzioni Dop e Igp ottenute in conformità ai relativi disciplinari di produzione che saranno approvati o modificati con un congruo anticipo rispetto al termine (15 gennaio) previsto per la presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o di produzione...”.