Utilizzo della denominazione Pinot grigio IGT Veneto – Richiesta parere.
Quesito:
Pervengono a questo Ispettorato richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità di utilizzare la denominazione in oggetto nel caso di un partita ottenuta con le seguenti due operazioni di taglio successive, essendo le partite n. 1 e 2 dell’operazione 1 e la partita 2 dell’operazione 2, costituite ciascuna dal 100% delle relative indicazione geografica e varietà di vite (se specificata):
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Taglio |
Denominazione partita 1 e quantitativo utilizzato nel taglio (%) |
Denominazione partita 2 e guantitativo utilizzato nel taglio (%) |
Denominazione partita ottenuta |
Composizione delle partite ottenute al termine delle operazioni 1 e 2 |
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operazione n. 1 |
Pinot grigio Igt Veneto (85%) |
Igt Veneto (15%) |
Pinot grigio Igt Veneto |
Partita ottenuta: • Pinot grigio 85% • Igt Veneto 100% |
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operazione n. 2 |
Pinot grigio Igt Veneto (partita ottenuta nell'operazione 1) (85%) |
Pinot grigio Igt XXXYYY (15%) essendo XXXYYY una IGT non del Veneto |
Pinot grigio Igt Veneto |
Partita ottenuta: • Pinot grigio 87,25%, di cui proveniente dal Veneto 72,25% • Igt Veneto 85% |
In proposito, è stato evidenziato che l’utilizzo della denominazione in oggetto potrebbe essere ritenuto legittimo in quanto appaiono rispettate le condizioni previste ai sensi dell’art. 118 ter, lettera b), punto ii), del reg. n. 1234/07 e dell’art. 62, paragrafo 1, lettera c), punto i), del reg. n. 607/09, posto che, come sopra illustrato, viene comunque assicurata una presenza minima pari all’85% della indicazione geografica Veneto e della varietà Pinot grigio.
Diversamente, si potrebbe sostenere che, per la partita ottenuta al termine della seconda operazione, è possibile utilizzare solamente l’indicazione geografica protetta Veneto ma non anche l’indicazione della varietà di vite Pinot grigio.
Infatti, in relazione a tale ultimo aspetto, gli articoli 2 e 3 del disciplinare della Igt stessa (decreto del 21 novembre 1995) prescrivono la provenienza dell’85% delle uve della varietà Pinot grigio dal territorio della Regione Veneto e, pertanto, anche tenuto conto del citato art. 118 ter, lettera b), punto ii), del reg. n. 1234/07, per la partita ottenuta al termine della seconda operazione, non è assicurata la soglia minima dell’85% per la provenienza delle uve Pinot grigio dall’area delimitata dal disciplinare medesimo.
In sostanza, come sopra illustrato, verrebbe consegnato al consumatore un prodotto che, nonostante la denominazione in oggetto, si caratterizza per la presenza di Pinot grigio originario del Veneto solo per il 72,25%.
Si segnala, peraltro, che ad un analogo quesito posto da un operatore era stata data la risposta contenuta nella nota n. 62747 del 1° giugno 2005 di codesto dipartimento (già dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari), la quale, tuttavia, sembra far riferimento a un contesto differente, sia dal punto di vista operativo (unica operazione di taglio con Igt Lazio) sia dal punto di vista normativa (art. 51, comma 2, del reg. n. 1493/99 e articoli 18, 19 e 20 del reg. n. 753/02 - in particolare, non è dato ritrovare nella vigente normativa, una dIsposizione comparabile con quella del citato articolo 20).
Risposta:
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ispettorato ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla regolarità dell’utilizzo della denominazione in oggetto, per partite di vino ottenute da due specifiche operazioni di taglio.
Al riguardo, a seguito dell’acquisizione del parere del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione dei vini Do e Igt, lo scrivente, nel concordare con l’avviso espresso da codesto Ispettorato, conferma che l’operazione di taglio n. 2 indicata nella nota in riferimento, qualora si intenda ottenere la tipologia qualificata con il nome del vitigno Pinot grigio, non è da ritenersi conforme alla normativa vigente in materia, in particolare allo specifico disciplinare di produzione della Igt Veneto.