Attività di verifica in vigneto prevista dai piani dei controlli dei vini a Do.
Sono pervenute a questo ispettorato, anche per il tramite di alcuni uffici periferici, comunicazioni di talune strutture di controllo autorizzate, con le quali si rappresentavano le attuali difficoltà operative connesse alla programmazione e all’esercizio dei controlli ispettivi presso i soggetti viticoltori sorteggiati nell’ambito dei piani di controllo dei vini a a Do.
Le suddette difficoltà scaturirebbero dalla corrente fase di transizione e di trasferimento delle informazioni estratte dagli ex albi dei vigneti Do nello schedario viticolo regionale nonché all’allineamento della base-dati concernente il potenziale viticolo aziendale di cui agli artt. 21 e 22 del D.m. 16 dicembre 2010.
Al riguardo, al fine di conoscere le specificità territoriali e le connesse criticità operative e, quindi, stabilire una procedura di controllo che, seppur nelle condivisibili difficoltà evidenziate, possa consentire la gestione della fase ispettiva prevista dai piani di controllo recentemente adeguati al D.m. 2 novembre 2010, questo Dipartimento ha interpellato nel merito le Regioni e le Province autonome.
In particolare, anche alla luce di quanto comunicato da talune Regioni e Province autonome, si ritiene che codeste strutture di controllo, al fine di dare seguito alle attività in oggetto, dovranno acquisire la documentazione utile allo svolgimento dei controlli ispettivi dai fascicoli aziendali detenuti presso i Centri di assistenza agricola (CAA) e, qualora si rendesse necessario, dalla preesistente base-dati documentale di cui agli ex albi dei vigneti Do.
L’acquisizione documentale, inoltre, ove ritenuto opportuno da codeste strutture, dovrà coinvolgere gli stessi conduttori sorteggiati al fine di consentire il confronto ex ante dei dati necessari all’esecuzione delle predette attività di verifica.
Ciò posto, pertanto, in considerazione della stagionalità della fase di controllo di cui trattasi, si rende necessario che codeste strutture diano seguito a quanto previsto dai piani dei controlli, recentemente adeguati agli schemi allegati al D.m. 2 novembre 2010, anche in merito alla verifica del rispetto delle disposizioni tecniche ed agronomiche dei singoli disciplinari di produzione dei vini a Do (base ampelografica, sesto d’impianto, forme di allevamento, sistemi di forzatura, ecc.).
Riguardo, inoltre, alla corrente fase di allineamento e di trasferimento dei dati nell’ambito dello schedario viticolo, come anche emerso nella riunione del 2 agosto u.s. tenutasi presso il Mipaaf con le Regioni e le Province autonome ed Agea coordinamento, codeste strutture dovranno, nelle more dell’adeguamento del sistema, far riferimento alle superfici risultanti nel fascicolo aziendale, valutando la congruità del dato GIS rispetto a quanto accertato nel corso delle verifiche in campo; si rammenta, ad ogni buon fine, che, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.m. 2 novembre 2010, ed anche al fine di una proficua definizione del sistema, le strutture di controllo dovranno comunicare alle competenti Regioni e Province autonome, enti gestori dello schedario viticolo, i casi di disallineamento riferiti alle superfici vitate accertati a seguito dei controlli ispettivi, ivi compresi gli scostamenti di misurazione oltre la tolleranza di cui all’art. 4, comma 10, del D.m. 16 dicembre 2010.
Stante l’esecuzione dell’iter di cui sopra, qualora ai fini del riscontro documentale non siano disponibili evidenze certe, codeste strutture potranno valutare gli esiti dei controlli e la congruità documentale successivamente e, in ogni caso, in tempi idonei per poter consentire ai viticoltori la presentazione della dichiarazione di vendemmia al 15 gennaio p.v.
La procedura sopra riportata, valida sul piano delle generalità, dovrà in ogni caso tener conto della sussistenza, in talune realtà territoriali, degli organismi pagatori regionali riconosciuti nonché delle disposizioni dettate dalle competenti Regioni e Province autonome nell’ambito dei piani operativi di cui all’art. 22, comma 2, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010.
AI fine di consentire un’efficace flusso informativo, le Regioni e le Province autonome interessate, che leggono per conoscenza, in raccordo con Agea Coordinamento, si adopereranno al fine di consentire alle richiedenti strutture di controllo, legittimate ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e dell’art. 8 del D.m. 2 novembre 2010, l’acquisizione, ove possibile in formato elettronico, della documentazione utile allo svolgimento delle previste attività di controllo in campo, nonché all’assegnazione degli accessi per la consultazione del sistema informativo territoriale.
Per quanto concerne, in ultimo, il corrente processo di trasferimento e di allineamento della base dati informativa, codeste Regioni e Province autonome potranno prevedere, qualora possibile ed al fine di garantire una maggiore efficacia del sistema, un proficuo indirizzo delle citate operazioni di allineamento e di validazione, in via preferenziale per i soggetti delle filiere vitivinicole sorteggiati ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.m. 2 novembre 2010.