Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Parere del ministero dell’Interno alla prefettura di Milano del 24 marzo 2009.
In relazione alle molteplici segnalazioni pervenute a questo Dicastero, da ultimo quella dell’Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali - AICAT - con le quali sono stati chiesti elementi di valutazione e chiarimenti in ordine alla possibilità e/o divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, per quanto di competenza di questo Ufficio, si ribadiscono le considerazioni già espresse con la nota indicata in riferimento e che di seguito si riportano.
L’art. 689 del codice penale punisce l’esercente che somministra, in un locale pubblico, bevande alcoliche ai minori di anni 16. Il codice, con citato articolo, persegue il fine immediato di tutelare persone che, per immaturità, mancano di potestà di autogoverno, oltre a quello di prevenire l’alcolismo, quale causa di degenerazione individuale o sociale e di criminalità.
L’articolo in questione non fa alcun rinvio alla vendita al minuto e al consumo sul posto, citati espressamente dall’articolo 86 T.U.L.P.S. che, come noto, è stato modificato dopo la stesura del codice penale, proprio al fine da definirne i contenuti, né fa alcun riferimento alla vendita per asporto degli alcolici.
Il corpus normativo avente oggetto la somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi pubblici ha subito, nel corso del tempo, ampie modifiche, dapprima con la legge 524/74, successivamente con il passaggio di competenze dallo Stato ai Comuni previsto dal Dpr. 616/77, cui hanno fatto seguito il D.m. 375/88, la legge 25 agosto 1991, n. 287 e, da ultimo, il D.lgs. 114/98. Il quadro normativo si è, inoltre, arricchito di ulteriori elementi introdotti dalla normativa regionale. Ciò premesso, una lettura delle norme contenute nel Testo Unico delle Leggi di P.S. non può prescindere dall’assunto che, nel tempo, alcuni termini ricorrenti nelle diverse disposizioni, hanno acquisito un nuovo significato comune e giuridico, proprio per effetto delle produzione normativa cui si è fatto sopra cenno.
Ne è un esempio il termine «vendita al minuto» che nel T.U.L.P.S. - art. 86 - è utilizzato nel senso di «consumo sul posto», mentre oggi il legislatore lo impiega per indicare la «vendita al dettaglio», distinta da quella «all’ingrosso» e definisce «somministrazione» il consumo in loco. Nel T.U.L.P.S., insomma, vendita, consumazione e somministrazione sono utilizzati come sinonimi e non indicano, invece, categorie distinte sul piano semantico e giuridico, come accade nell’attuale sistema normativo.
Esaurita questa premessa, non è possibile procedere ad una interpretazione della disposizione di legge se non congiuntamente alle altre norme di sistema e alla luce della ratio che il legislatore intende perseguire e cioè, evidentemente, prevenire le possibili turbative all’ordine e alla sicurezza, derivanti da uno smodato uso di bevande alcoliche, nonché l’alcolismo, quale causa di degenerazione individuale, sociale e di criminalità.
Dopotutto, interpreti della giurisprudenza di settore hanno evidenziato che somministrare bevande alcoliche significa fornire tali bevande ad una persona perché questi le consumi bevendole e non occorre che la bevanda sia effettivamente ingerita, essendo sufficiente che essa sia posta a disposizione della persona.
Ne consegue che non c’è differenza alcuna tra il mettere a disposizione del cliente, minore di sedici anni, la bevanda alcolica in bar o in negozio. Il divieto posto dall’art. 689 c.p. non è stato mai rimosso dall’ordinamento.
Appare, infine, il caso di evidenziare che, stante la costante crescita del fenomeno di abuso di alcolici, soprattutto da parte di giovani, con conseguenze dannose per la salute degli assuntori e anche per la sicurezza a causa dei ripetuti episodi di risse, aggressioni e violenze compiute nelle ore serali e notturne da persone in stato di ebbrezza, il Prefetto, ai sensi dell’art. 2 T.U.L.P.S., nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’Ordine pubblico e della Sicurezza pubblica.