Richiesta chiarimenti in merito al disciplinare di produzione della Doc «Langhe», approvato con D.m. 14 dicembre 2010.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto consorzio di tutela ha chiesto dei chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni del disciplinare di produzione della Doc dei vini «Langhe», in particolare per quanto concerne la possibilità di effettuare, sulle partite in fase di elaborazione e destinate ad ottenere talune tipologie di vini in questione, la correzione, nella misura massima del 15%, con mosti e vini ottenuti da uve provenienti da vigneti iscritti all’Albo dei vigneti della denominazione medesima (attualmente Schedario viticolo), ovvero di altre denominazioni insistenti sul medesimo ambito territoriale.
Al riguardo, si comunica che detta possibilità di elaborazione è consentita dall’articolo 5, comma 8, del vigente disciplinare di produzione della Doc «Langhe», ovviamente nel rispetto delle condizioni ivi previste e, nel caso di tipologie qualificate con il nome di un vitigno, nel rispetto della condizione di base prevista dallo stesso disciplinare, in conformità alla relativa normativa comunitaria di etichettatura (art. 62 del reg. n. 607/09), per la quale il prodotto deve essere ottenuto per almeno l’85% da uve di tale vitigno.
Peraltro detta possibilità di elaborazione, nell’ambito delle disposizioni di riclassificazione delle produzioni, antecedentemente alla certificazione, è conforme al disposto di cui all’articolo 14, comma 4 e 5, del D.lgs n. 61/10