Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 16-05-2011
Numero provvedimento: 397
Tipo gazzetta: Nessuna

Controlli di condizionalità relativi ai produttori che hanno ricevuto un aiuto nell’ambito delle misure di estirpazione e ristrutturazione dei vigneti e vendemmia verde. Attuazione dell’art. 70 del reg. n. 1122/09.

Gli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del reg. n. 1234/27 stabiliscono sanzioni a carico degli agricoltori beneficiari rispettivamente degli aiuti previsti per l’estirpazione dei vigneti e di quelli per la ristrutturazione dei vigneti e la vendemia verde che non rispettino gli obblighi di condizionalità sulle superfici oggetto di detti aiuti.

Nel caso della ristrutturazione e dell’estirpazione, tali obblighi si estendono fino al terzo anno successivo a quello in cui l’aiuto è stato erogato. Tale decorrenza è stabilita dall’art. 2, n. 38), del reg. n. 1122/09, che precisa che i detti obblighi siano rispettati «a decorrere dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stato concesso il primo pagamento».

L’art. 23 del reg. n. 73/09, nel disciplinare le modalità di applicazione delle sanzioni in materia di condizionalità, fa riferimento alle domande di aiuto presentate dagli agricoltori interessati agli aiuti di cui sopra, e l’art. 70, par. 1, del reg. n. 1122/09, chiarisce che per domanda di aiuto debba intendersi la domanda unica presentata annualmente.

In tale quadro, l’art. 11 del reg. n. 1122/09, stabilisce, al paragrafo 1, quarto comma, che gli stessi agricoltori possano essere esonerati dalla presentazione della domanda unica «se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell’articolo 26 del reg. n. 73/09».

Ne consegue che gli agricoltori che hanno beneficiato degli aiuti per l’estirpazione e per la ristrutturazione dei vigneti non hanno la necessità di presentare agli Organismi pagatori in indirizzo la domanda unica di cui all’art. 11, paragrafo 1, terzo comma, a meno che codesti stessi Organismi pagatori non rilevino l’assenza delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità che continuano a gravare sugli agricoltori in questione.

Si precisa, infine, anche in relazione alle necessarie informative che codesti Organismi pagatori devono fornire al soggetto vincolato dalla condizionalità, che gli obblighi in questione gravano sulla superficie oggetto degli aiuti sopra indicati anche se la stessa non sia più nel fascicolo del produttore beneficiario.