Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 05-05-2011
Numero provvedimento: 10556
Tipo gazzetta: Nessuna

Adeguamento delle superfici vitate iscritte di cui all’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

 

A seguito della nota prot. 1403 del 3 novembre 2010, che ad ogni buon fine si allega, alcune strutture di controllo hanno rappresentato l’esigenza di definire la metodologia operativa che le medesime dovranno seguire nel caso siano stati riscontrati disallineamenti, irregolarità o non conformità rispetto ai dati contenuti nello schedario viticolo.

In linea generale è opportuno precisare che la struttura di controllo, nell’ambito delle funzioni di controllo attribuitegli, dovrà comunicare:

– alle competenti Regioni e Provincie autonome tutti i casi di disallineamento e/o non conformità riconducibili allo schedario viticolo nazionale;

– all’Ufficio ICQRF territorialmente competente tutte le non conformità che hanno avuto effetti sul prodotto eventualmente ottenuto dalle uve coltivate sulle superfici riscontrate non conformi. Inoltre la struttura di controllo dovrà comunicare, ai medesimi uffici ICQRF, anche i casi di irregolarità documentali accertati a seguito delle attività di certificazione di cui all’art. 8, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

In particolare, le strutture di controllo dovranno inviare le citate non conformità soltanto a conclusione dell’iter amministrativo avviato a seguito della presentazione di un ricorso, da parte del soggetto interessato, avverso il provvedimento di non conformità ovvero, in assenza di ricorso, decorsi i termini per la presentazione.

Riguardo alle possibili non conformità riscontrate è necessario precisare, inoltre, che il compito della struttura di controllo è finalizzato, ove tecnicamente e giuridicamente consentito, alla risoluzione delle non conformità lievi - per propria natura non in grado di ingenerare presupposti di non conformità sulla materia prima e/o sul prodotto e sanabili mediante l’applicazione di un’efficace azione correttiva - ed anche al trattamento delle non conformità gravi, riconducibili a casi non risolvibili con un’azione correttiva e/o che hanno effetti sulla materia prima e/o sul prodotto finito, così come stabilito dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Tra le problematiche più frequentemente poste all’attenzione di questo Ispettorato, vi sono i casi riconducibili a conduttori di superfici vitate, riscontrate non conformi, che hanno vinificato in proprio le uve aziendali od hanno conferito e/o venduto a terzi le proprie uve destinate alla vinificazione ed all’ottenimento di vini a Do

In particolare, si fa riferimento a prodotti ottenuti da uve, raccolte in superfici vitate accertate non conformi, conferite o vendute dai soggetti viticoltori a soggetti terzi o anche vinificate in proprio a seguito di un coacervo con altre uve di produzione aziendale, e per le quali, non sia possibile individuare la singola partita né contabilmente, mediante gli strumenti di rintracciabilità a disposizione, né fisicamente presso lo stabilimento enologico di vinificazione del viticoltore o presso l’acquirente/destinatario.

In tali casi, qualora le produzioni, ottenute nella corrente campagna vendemmiale, non risultino individuabili, la struttura di controllo autorizzata dovrà, in ogni caso, provvedere all’emissione di una non conformità lieve, sanabile a seguito della decurtazione di un quantitativo di uva o di vino pari a quello ottenuto dalle superfici irregolari e, pertanto, non certificabile

Circolare del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Protocollo n. 10556 del 5 maggio 2011 con la Do.

Per le produzioni, al netto della decurtazione di cui sopra, potrà essere attivato, ove nulla osti, l’iter di certificazione previsto dalla vigente disciplina.

Per quanto concerne, invece, le produzioni ottenute dalle precedenti campagne vendemmiali, la struttura di controllo provvederà all’emissione di un parere di non conformità grave qualora sia in grado di riscontrare oggettivi elementi di irregolarità a carico delle medesime, limitando, in tal senso, tale provvedimento alla quota eccedentaria derivante dalla superficie irregolare che, anche in tal caso, dovrà essere esclusa dal circuito tutelato.

In ultimo, per quanto concerne i disallineamenti e/o le non conformità rilevate a carico delle superfici vitate, si ribadisce quanto già comunicato con la citata nota prot. 1403 del 3 novembre 2010 in relazione all’applicabilità dell’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.