Vini Dop e Igp: predisposizione fascicoli tecnici ai sensi articolo 118 vicies, par. 2 e 3, del reg. n. 1234/07. Disposizioni integrative alla circolare ministeriale n. 3378 del 22 febbraio u.s. in merito ai criteri operativi ed ai termini procedurali.
Facendo seguito alle determinazioni concordate con codeste regioni ed organizzazioni nella riunione del 14 marzo u.s., nel corso della quale sono stati forniti dai rappresentanti della Commissione U.E. i chiarimenti in merito alle linee guida diramate dalla stessa Commissione per la predisposizione dei fascicoli tecnici in oggetto e, tenuto conto dell’esigenza di apportare talune integrazioni alla circolare ministeriale 3378 del 22 febbraio u.s, si forniscono di seguito, in maniera unificata, le disposizioni in merito ai criteri da seguire per la compilazione dei fascicoli tecnici completi delle numerose Dop e Igp dei vini italiani da inviare alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.
PREDISPOSIZIONE FASCICOLI TECNICI VINI Dop E Igp
(ai sensi articolo 118 vicies, par. 2 e 3, del Reg. n. 1234/07).
1. Fascicoli tecnici - Predisposizione e invio alla Commissione. Per tutte le Dop e Igp italiane riconosciute entro il 1° agosto 2009, nonché per quelle relative alle richieste delle nuove Dop e Igp e delle modifiche ai disciplinari le cui domande sono state presentate entro il citato termine del 1° agosto 2009 ai sensi dell’articolo 73, par. 2, del reg. n. 607/09, devono essere inviati alla Commissione entro il 31 dicembre 2011 i fascicoli tecnici, ai sensi del disposto comunitario sopra indicato, utilizzando l’apposito “file excel” predisposto dalla Commissione e tenendo conto delle richiamate linee guida per la sua compilazione.
Inoltre la Commissione quanto prima metterà a punto un nuovo sistema informatico E-Caudalie, che affiancherà il già presente sistema E-Bacchus, per la gestione di tutti i fascicoli tecnici Dop-Igp, che riprenderà gli elementi contenuti nel citato “file excel”.
In attesa dell’implementazione di tale nuovo sistema operativo, con le modalità che verranno concordate da questo Ministero con codeste Regioni, è comunque necessario continuare il lavoro già iniziato per la predisposizione dei fascicoli tecnici utilizzando il citato “file excel”, nonché il “file word” (per la compilazione del disciplinare consolidato, come di seguito specificato, e se del caso per la compilazione del documento unico riepilogativo del disciplinare utilizzando l’Allegato II del reg. n. 607/09).
2. Il fascicolo tecnico di ciascuna Dop e Igp, ai sensi articolo 118 quater, par. 1, del reg. n. 1234/07 deve contenere il disciplinare di produzione e un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione.
3. Il disciplinare di ciascuna Dop e Igp deve prevedere tutti gli elementi di cui all’articolo 118 quater, par. 2, del reg. n. 1234/07.
In tal senso i disciplinari di tutte le Dop e Igp italiane sono da modificare per apportare alcune integrazioni, intese ad esplicitare taluni elementi e requisiti che di fatto sussistevano anteriormente al 1° agosto 2009, in conformità sia alla preesistente normativa comunitaria e nazionale, sia alle innovazioni introdotte con la citata nuova normativa comunitaria, tenendo conto delle informazioni contenute nelle linee guida diramate dalla Commissione.
In particolare, tanto nei disciplinari Dop che Igp, sono da inserire negli specifici articoli già esistenti o in nuovi appositi articoli i seguenti elementi:
Articolo 2.
Descrizione base ampelografica.
Per tutte le tipologie Dop e Igp occorre descrivere dettagliatamente la base varietale, anche nel caso dei vitigni complementari presenti in una percentuale inferiore al 15%. In tale ultimo caso è comunque sufficiente rimandare ad un apposito allegato al disciplinare contenente l’elenco dei vitigni idonei alla coltivazione per la relativa unità amministrativa (Regione, Provincia o altro), riportati nel registro ufficiale italiano approvato con D.m. 7 maggio 2004 (G.u. n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (da ultimo con D.m 28 maggio 2010 – G.u. n. 189 del 14 agosto 2010). I successivi aggiornamenti al registro saranno prontamente comunicati da questo Ministero.
Articolo 5.
Imbottigliamento o condizionamento nella zona geografica delimitata.
Considerato che tale previsione costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci ed alla libera prestazione dei servizi, occorre inserire, ai sensi dell’articolo 8 del reg. n. 607/09, la motivazione della medesima previsione.
Pertanto, nei disciplinari che contengono tale previsione, occorre inserire la motivazione, che in termini sintetici potrebbe essere espressa tenendo conto della seguente formulazione, che comprende tutte le possibili casistiche:
“Conformemente all’articolo 8 del reg. n. 607/09, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli”.
Inoltre, per motivi di completezza e trasparenza, occorre fare riferimento alla previsione delle autorizzazioni individuali, ai sensi del D.lgs n. 61/10, con la quale, conformemente al citato disposto comunitario, sono stati fatti salvi i diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata. Al riguardo può essere utilizzata la seguente frase tipo:
“Conformemente all’articolo 8 del reg. n. 607/09, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/10 (Allegato .....).
Articolo 6 o altro.
Caratteristiche analitiche ed organolettiche al consumo.
Anche per i vini Igp occorre descrivere in maniera sintetica tali caratteristiche per le tipologie regolamentate, inserendo quelli carenti. Pertanto, analogamente ai vini Dop, è opportuno inserire la descrizione del colore, odore, sapore, del titolo alcolometrico volumico totale minimo, dell’acidità totale minima e dell’estratto non riduttore minimo, in conformità ai limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.
Penultimo articolo.
Elementi che evidenziano il legame con l’ambiente (lett. g del par. 2 all’articolo 118 quater, del reg. n. 1234/07), in conformità all’articolo 7 del reg. n. 607/09. Al riguardo entro breve termine saranno fatte circolare alcune esemplificazioni messe a punto con codeste regioni, sia per i vini Dop che Igp.
Ultimo articolo.
Riferimenti all’autorità o all’organismo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare e le relative attribuzioni. (lett. i del par. 2 all’articolo 118 quater, del reg. n. 1234/07). Tale descrizione, opportunamente differenziata per i vini Dop e Igp, deve essere molto dettagliata, conformemente alle seguenti formulazioni:
VINI Dop:
Art. ..... – (Riferimenti alla struttura di controllo – reg. n. 1234/07, articolo 118 quater, par. 2, lett. i)
Nome e Indirizzo: .............................................................................................................................................................
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’Autorità di controllo competetente del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/10 (Allegato .....) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del reg. n. 607/09, per i prodotti beneficianti della Igp, mediante una metodologia dei controlli nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento) effettuata selezionando casualmente un numero minimo di soggetti individuati mediante un’analisi di rischio, conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso, lettera a).
In particolare, tale verifica, che per quanto concerne il prodotto finito consiste nel solo esame analitico (conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lett. b) e articolo 26, par. 1, del reg. n. 607/09), è espletata nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 61/10 e dal D.m. 31 luglio 2009 (G.u. n. 230 del 3-10-2009), così come modificato con D.m. 30 luglio 2010 (G.u. n. 244 del 18-10-2010) (Allegato .....).
4. Documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione.
Deve contenere per i vini disciplinati gli elementi essenziali relativi all’identificazione dei prodotti, al legame con l’ambiente, alla produzione, ai controlli ed eventualmente alle particolari regole di etichettatura e presentazione. Ciò conformemente agli elementi contenuti nell’allegato II del reg. n. 607/09 e nel del citato “file excel” o “word”.
PROCEDURA
Al fine di inviare alla Commissione in modo scaglionato le numerose richieste nel corso del presente anno, è stato concordato il seguente piano operativo:
1. I Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero per le specifiche Dop o Igp o gli altri soggetti richiedenti (così come identificati dall’articolo 2, comma 1, del Dpr n. 348/94) , devono presentare alla Regione competente, per via informatica, il disciplinare consolidato con le citate integrazioni, nonché il documento unico riepilogativo.
2. In mancanza del Consorzio di Tutela o degli altri soggetti richiedenti, tale documentazione viene predisposta dalla Regione competente d’intesa con la filiera vitivinicola locale.
Ciò in quanto trattasi di scelte afferenti direttamente ai produttori interessati e che possono comportare delle conseguenze per l’evoluzione futura delle Dop e Igp, dato che gli elementi sintetici che figurano nel citato documento riepilogativo sono soggetti ad una procedura ordinaria di modifica del disciplinare, mentre gli elementi del disciplinare non ripresi nel citato documento riepilogativo sono soggetti ad una procedura semplificata (conformemente all’aticolo 118 octodecies, par. 3, del reg. n. 1234/07), fatto salvo che nel documento riepilogativo sono da indicare gli elementi essenziali del disciplinare come sopra specificato.
3. Sarà poi cura della regione, previa opportuna pubblicizzazione, trasmettere a questo Ministero, sempre per via informatica, per tutte le Dop e Igp di competenza territoriale, tutta la documentazione sopra indicata, in modo scaglionato nel tempo per gruppi di Dop e Igp, entro il termine ultimo del 31 agosto p.v., al fine di consentire a questo ministero medesimo un’ulteriore pubblicizzazione dei documenti in questione, preliminarmente all’invio alla Commissione U.E..
Detto termine è necessariamente derogabile soltanto per richieste che, nell’ambito della procedura transitoria di cui all’articolo 73, par. 2, del reg. n. 607/09, non sono state definite con specifico decreto ministeriale entro lo stesso termine. In ogni caso, per tale ultima fattispecie, la documentazione in questione deve pervenire in tempo utile per consentire a questo Ministero di trasmetterla alla Commissione entro il citato termine del 31 dicembre 2011.
Inoltre, al fine di semplificare il lavoro, le prossime proposte di disciplinare che saranno deliberate dal Comitato nazionale vini Dop e Igp, avvalendosi della collaborazione di codeste Regioni, potranno essere pubblicate sotto forma di “proposta di disciplinare consolidato” alla luce delle citate integrazioni.
Si precisa altresì che per tutti i disciplinari le richiamate integrazioni saranno formalizzate d’ufficio da questo Ministero con apposito decreto.
Le Organizzazioni e gli Enti ed Organismi in indirizzo sono invitati ad assicurare la massima collaborazione per un puntuale rispetto dei richiamati termini e adempimenti previsti dalla citata normativa comunitaria, al fine di consentire la piena protezione delle Dop e Igp italiane.