Attuazione dei regolamenti n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione, e del D.m. 4 marzo 2011, n. 1831, per quanto riguarda la misura degli investimenti.
Modificata dalle circolari ACIU.2011.412, ACIU.2012.014, ACIU.2012.026, ACIU.2012.141 e ACIU.2012.176.
1. Premessa
A decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, in attuazione dei regolamenti e del D.m. in oggetto, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale delle imprese e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato XI ter del regolamento e/o lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato XI ter del regolamento.
2. Operazioni ammesse
L’ Allegato 1 del D.m. riporta l’elenco dettagliato delle operazioni ammesse. In ogni caso, l’art. 2, comma 2, del D.m. medesimo specifica che non sono ammessi a contributo investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati, ovvero che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.
3. Condizioni di ammissibilità
Ai sensi dell’art. 3 del predetto D.m., sono beneficiari della misura le microimprese, le piccole e medie imprese (così come definite ai sensi dell’articolo 2, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 361/03 della Commissione, del 6 maggio 2003), la cui attività sia:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
d) in via prevalente, l’elaborazione l’affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione.
Per le imprese cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 361/03, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro, l’intensità massima degli aiuti è dimezzata.
Infine, ai fini dell’ammissibilità all’aiuto è necessario che codesti Organismi pagatori verifichino che i richiedenti siano in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al reg. n. 436/09.
4. Adempimenti relativi al fascicolo aziendale
La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del Dpr. n. 503/99 e del D.lgs.
n. 99/04, e quindi anche per i produttori che usufruiscono della misura degli investimenti. Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2005.210 e n. ACIU.2007.237, rispettivamente del 20 aprile 2005 e del 6 aprile 2007, utilizzando i servizi resi disponibili dall’Organismo pagatore competente (esso è individuato in relazione alla residenza o alla sede legale del produttore, a seconda che questi sia una persona fisica o giuridica).
La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata.
5. Condizioni di ammissibilità definite dalle Regioni
Ai sensi dei commi 6, 7 ed 8 dell’art. 2 del D.m., le Regioni individuano eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo nonché specifici criteri di priorità e trasmettono al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed alla scrivente Agenzia i relativi provvedimenti adottati. Nei 30 giorni successivi il predetto Ministero può formulare osservazioni, ma le Regioni possono, sotto la propria responsabilità, dare applicazione alla misura, sulla base dei provvedimenti adottati, senza attendere il decorso del citato termine.
A tale scopo, le Regioni comunicano all’Organismo pagatore competente ed alla scrivente Agenzia l’intenzione di avvalersi di tale possibilità, al fine di consentire al medesimo Organismo pagatore di attivare le procedure di cui al successivo paragrafo 8.
6. Domande di aiuto
Le domande, per beneficiare del premio, sono presentate all’Organismo pagatore competente e per conoscenza alla Regione. Esse contengono almeno i seguenti elementi:
– nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
– indicazione della durata annuale o biennale dell’investimento;
– descrizione dell’investimento con l’indicazione delle singole operazioni che costituiscono l’investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse;
– una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell’impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. Le domande devono essere presentate entro il 31 marzo di ciascun anno.
7. Misura del sostegno
Il sostegno per gli investimenti materiali e/o immateriali è erogato nei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.m..
In ogni caso, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, spetta alle Regioni determinare l’aiuto da erogare in relazione a ciascuna operazione di cui all’Allegato 1 del D.m. stesso, nel rispetto del limite massimo delle percentuali di cui ai citati commi 1 e 2.
A tale riguardo, si precisa che la raccomandazione 361/03 sopra citata stabilisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. In particolare, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. Si definisce invece microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
8. Modalità di erogazione dell’aiuto
L’aiuto viene erogato solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento globale proposto e dell’effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto, come specificato nel paragrafo 10. Tuttavia, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 31 del reg. n. 73/09, l’aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni.
Qualora l’investimento proposto sia biennale, l’aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto.
I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto richiesto nei limiti delle percentuali di cui al comma 5 dell’art. 5 del D.m. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al 110% del valore dell’anticipo.
Per ottenere l’anticipo, deve essere presentata apposita richiesta all’Organismo pagatore competente, corredata della predetta garanzia.
9. Spese ammissibili
Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento, ad eccezione di quelle indicate alle lettere a) e b) dell’articolo 5, comma 7, del D.m.
10. Controlli
In sede di istruttoria, gli Organismi pagatori in indirizzo verificano:
- l’ammissibilità della domanda secondo le specifiche definite dalla Regione interessata;
- che i richiedenti siano in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al reg. n. 436/09.
Le domande ammissibili sono inserite in una graduatoria finalizzata alla completa utilizzazione del plafond finanziario disponibile per ciascuna Regione, tenuto conto delle determinazioni adottate dalle Regioni medesime concernenti l’aiuto da erogare in relazione a ciascuna operazione, come stabilito dall’art. 5, comma 3, del D.m.
Le operazioni relative all’investimento ammesso ad aiuto devono essere completate entro il termine del 31 agosto, e comunque prima dell’effettuazione del controllo in loco di cui appresso.
Codesti Organismi pagatori procedono all’effettuazione di un controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda, al fine di verificare che esse siano state effettivamente eseguite. Tale controllo è propedeutico al pagamento dell’aiuto. I controlli in loco devono essere completati entro il 30 settembre dell’anno di riferimento.
11. Comunicazione delle informazioni
Gli Organismi pagatori devono comunicare alla scrivente Agenzia il numero delle domande ammissibili all’aiuto ed i relativi importi entro il termine del 15 aprile di ciascun anno ed al Ministero ed alle Regioni il numero di imprese beneficiarie, il volume totale dell’investimento, il numero di progetti annuali e biennali ed il numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti, trattamenti o tecnologie entro il 30 ottobre.
12. Utilizzazione del plafond annuale previsto nell’ambito del PNS
In relazione all’esigenza di utilizzare completamente le risorse finanziarie annualmente disponibili, si fa presente che la spesa per un investimento annuale è imputata all’anno in cui è avvenuta l’erogazione.
Se per un investimento biennale è stato chiesto un anticipo su garanzia, come specificato al paragrafo 8, l’importo dell’anticipo è imputato all’anno in cui è stato erogato. Se non è stato erogato alcun anticipo, l’intero importo dell’aiuto è imputato all’anno in cui è avvenuta l’erogazione (cioè al secondo anno dell’investimento).