Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 02-03-2011
Numero provvedimento: 4163
Tipo gazzetta: Nessuna

Arricchimento dei vini Dop e Igp.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ispettorato ha chiesto il parere della scrivente in merito alla relazione esistente tra l’operazione di arricchimento per i prodotti atti a diventare vini Dop e Igp e la resa vino/uva stabilita dai relativi disciplinari di produzione.

Al riguardo, nel concordare con l’avviso espresso da codesto Ispettorato con la nota in riferimento, la scrivente precisa che l’operazione di arricchimento con l’aggiunta di MC o di MCR nei prodotti vitivinicoli a monte del vino non può determinare un aumento della resa vino/uva prevista dai relativi disciplinari e che, pertanto, fatte salve le eventuali misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari, solo qualora la predetta operazione determini un supero della citata resa vino/uva, tale esubero deve essere declassato o riclassificato, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs n. 61/10.

Si concorda inoltre con codesto Ispettorato in merito all’interpretazione della disposizione di cui all’articolo 10, comma 1, lett d) del D.lgs n. 61/10, in base alla quale l’aggiunta di MC o MCR per la presa di spuma dei vini frizzanti e l’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti è aumentativa della resa di vino ad ettaro prevista dal disciplinare (fatte salve eventuali misure più restrittive degli specifici disciplinari).

L’aggiunta di detti prodotti, finalizzata alla presa di spuma, sia per i vini frizzanti che i vini spumanti, rientra infarti nell’ambito di pratiche enologiche diverse dall ‘arricchimento previste dalla vigente OCM vino (reg. n. 1234/07 e reg. n. 606/09), che ovviamente deve avvenire nel rispetto di determinati condizioni e limiti previsti dalla stessa normativa.