Risposta quesito sull’analisi di revisione.
Si fa riferimento alla nota inviata da codesta struttura di controllo relativa alla richiesta di chiarimenti circa le indicazioni operative per la gestione delle attività di revisione di analisi previste dalla scheda 4 Imbottigliatore del piano di controllo approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2010.
Al riguardo, si precisa che, come specificato nella stessa scheda 4 Imbottigliatore, le attività di revisione di analisi sono riferite ad eventuali richieste presentate dal soggetto interessato a seguito dell’accertamento di differenze chimico/fisiche e/o organolettiche rispetto alla certificazione di idoneità rilasciata per la Do.
In particolare la citata scheda 4 stabilisce che il provvedimento di non conformità grave dovrà essere emesso «anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione e/o del giudizio della Commissione di cui all’art. 15, comma 3, del D.lgs 8 aprile 2010, n. 61, eventualmente richieste dall’interessato».
Appare pertanto evidente che destinataria dell’eventuale aliquota di prodotto utile ai fini dell’analisi organolettica di revisione sono le commissioni, previste dall’art. 15, comma 3 del citato decreto legislativo.