Reg. n. 607/09 e D.m. 24 luglio 2009 – Vini frizzanti.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ministero ha chiesto se la normativa italiana e comunitaria indicata in oggetto consente la possibilità di poter utilizzare la indicazione «vino Igt frizzante», seguito dalla relativa denominazione, per vini prodotti e commercializzati in Germania, operando la «frizzantatura», in Germania, sui vini Igt italiani (rientranti nell’ambito dei vini Igp ai sensi della nuova OCM vino).
Al riguardo si comunica che una tale possibilità non è consentita né dagli specifici disciplinari Igt italiani, né dalla vigente normativa comunitaria in materia di vini Dop e Igp (in particolare articolo 6 e articolo 55, par. 1, lettera c, del reg. n. 607/09).
In particolare, si evidenzia che la «frizzantatura», sia per i «vini spumanti» che per i «vini frizzanti» Dop e Igp, costituisce parte integrante del processo di produzione nell’ambito della zona di produzione delimitata, ai sensi dell’articolo 6, par. 1, del citato reg. n. 607/09, e che le eventuali deroghe previste al par. 4 dello stesso articolo sono tutte riferite all’ambito territoriale dello stato membro della relativa Dop o Igp (fatti salvi i casi di Dop e Igp transfrontaliere, che in Italia non esistono).
Peraltro ciò è stato chiarito più volte dalla commissione nell’ ambito dei numerosi comitati di gestione che hanno portato all’adozione del citato regolamento.
Inoltre, si precisa che la commissione con nota del 10 marzo 2010 (rispondendo ad uno specifico quesito posto da una società italiana), che ad ogni buon fine si allega in copia, ha chiarito che la predetta elaborazione di un vino Igp al di fuori del territorio del relativo stato membro non è consentita dal reg. n. 607/2009, art. 55, par. 1, lettera c, che prevede in maniera esplicita che, per i vini Dop e Igp l’indicazione della provenienza deve essere «... completata dal nome dello stato membro o dal nome del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate». Pertanto, tale norma esclude, per la fattispecie considerata, l’indicazione in etichetta del riferimento al nome di due stati membri o Paesi terzi.
In altri termini, in tale disposizione è ribadito il principio secondo il quale i vini Dop e le Igp devono essere prodotti nel territorio dello stato in cui sono raccolte le uve, posto che la produzione corrisponde con l’intero processo di elaborazione (vedi art. 6, par. 1, del citato reg. n. 607/09).