Richiesta chiarimenti su rinvenimento vini a Dop e/o Igp in esubero fisico.
Si fa riferimento alla nota prot. n. 32695 DB11.12 del 6 dicembre 2010, con la quale codesto Ufficio ha chiesto il parere di questo Ispettorato in ordine alla normativa attualmente applicabile nel caso di rinvenimento, negli stabilimenti enologici, di vini a Dop e/o Igp, già confezionati, privi di giustificativo contabile.
In particolare, è stato chiesto a questo Ispettorato di chiarire se debba ritenersi applicabile ai suddetti casi l’art. 22, comma 1 del D.lgs n. 61/10, oppure l’art. 34 della legge n. 82/06.
Al riguardo, appare utile premettere che, ai sensi della vigente normativa, i prodotti già confezionati si intendono posti in vendita per il consumo anche se detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici; pertanto, nel caso sottoposto all’attenzione di questo Ispettorato, i prodotti in questione devono ritenersi posti in vendita.
Ciò premesso, appare evidente che un prodotto a Dop e/o Igp, già confezionato, rinvenuto privo di giustificativo contabile, è da ritenersi sprovvisto di tutti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione, ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.lgs n. 61/10, in quanto né l’origine, né la natura, né la provenienza possono esserne determinate.
Inoltre, a carico di un prodotto già confezionato non possono essere applicati né il principio della riconciliazione dei conti, né eventuali limiti di tolleranza.
Tuttavia, sebbene il D.lgs n. 61/10 non preveda esplicitamente «sanzioni specifiche» per l’ipotesi di presenza in cantina di prodotti vitivinicoli non giustificati da documentazione ufficiale, si ritiene che tale fattispecie, laddove si tratti di prodotti già confezionati a Dop e/o Igp, rientri, alla luce di quanto sopra esposto, nella più ampia previsione contenuta nell’art. 22, comma 1 del D.lgs n. 61/10 e che la sanzione applicabile sia quella espressamente stabilita da tale norma.
Per quanto concerne, poi, la sorte del prodotto rinvenuto in eccedenza, considerata l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 34 della legge n. 82/06, non può che farsi riferimento ai principi generali in materia sanzionatoria. Infatti, trattandosi comunque di prodotto irregolare, poiché in contrasto con la vigente normativa comunitaria e nazionale, lo stesso è suscettibile di sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/81 in quanto prodotto confiscabile ai sensi dell’art. 20 della medesima legge.