Chiarimenti in ordine al D.m. 16 dicembre 2010.
A seguito della emanazione del D.m. 16 dicembre 2010 – recante “Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni” – si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni in merito all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 12 e 14 del D.lgs. n. 61/10.
Al riguardo, prima dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo, le violazioni in materia di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione per i vini da tavola e per i vini a Do ed Igt, come regolamentate dall’art. 18 del reg. n. 1493/99, nonché dal D.m. 28 dicembre 2006, rientravano nel sistema sanzionatorio previsto all’art. 1, comma 9 del D.lgs. n. 260/00, mentre le fattispecie concernenti le difformità dei dati contenuti nelle denunce di produzione delle uve o dei vini di cui all’art 16, commi 1 e 2 della legge n. 164/92, erano sanzionate dall’art. 29 di quest’ultima legge.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa speciale per la regolamentazione del settore dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, sono state di fatto introdotte delle misure afflittive specifiche per le violazioni concernenti tali prodotti. In particolare, con l’art. 22, comma 5 del D.lgs. n. 61/10 sono state previste sanzioni amministrative pecuniarie per l’omessa o la ritardata presentazione della dichiarazione vendemmiale e/o di produzione dei vini a Do, disciplinate ai sensi dell’art. 14 del medesimo decreto legislativo, nonché dal D.m. 16 dicembre 2010.
Premesso quanto sopra ed avuto riguardo al contenuto dell’art. 30 del sopra citato D.lgs. n. 61/10, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che, in caso di accertamento di irregolarità concernenti l’omessa e/o la ritardata presentazione della dichiarazione vendemmiale e/o di produzione, nonché di violazioni alle disposizioni di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs. n. 61/10 (schedario viticolo), relative a prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica. dovranno essere contestate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 22, commi 4 e 5 del decreto legislativo in parola.
Infine, si ritiene opportuno rammentare che le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 22 si applicano in via esclusiva anche nei casi in cui le irregolarità sopra richiamate riguardino dichiarazioni di vendemmia e/o di produzione concernenti sia prodotti vitivinicoli a denominazione di origine e/o indicazione geografica sia prodotti cosiddetti “generici”.