Richiesta di parere sul trasferimento di bottiglie «nude» di Brunello di Montalcino.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di effettuare il trasferimento di vino Brunello di Montalcino Docg, contenuto in bottiglie non etichettate e chiuse con capsula:
– fra due depositi della stessa ditta;
– fra due depositi appartenenti a ditte diverse, sia nel caso della vendita che in quello del trasferimento in conto lavorazione, in vista del completamento dell’abbigliamento delle bottiglie con le etichette ed essendo in ambedue questi casi le bottiglie già munite delle fascette sostitutive del contrassegno di Stato (D.m. 23 febbraio 2006).
Al riguardo, restando inteso che per il vino in questione sia già stata emessa la prevista certificazione d’idoneità e tenuto conto che l’obbligo di cui all’art. 118 sexvicies, paragrafo 1, del reg. n. 1234/07, concernente gli elementi che devono essere contenuti nell’etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli, riguarda esclusivamente i prodotti commercializzati, si fa presente quanto segue:
– è consentita la circolazione delle bottiglie non etichettate e chiuse con capsula (munite o meno delle menzionate fascette) fra due depositi della stessa ditta, purché siano indicati sul documento di accompagnamento (in aggiunta agli elementi già obbligatoriamente previsti ai sensi dell’art. 26 del reg. n. 436/09 e conformemente indicati ai sensi dell’Allegato VI al regolamento stesso) il nome o la ragione sociale e la sede dell’imbottigliatore e una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
– è vietata la vendita bottiglie non etichettate, anche qualora chiuse con capsula (munite o meno delle menzionate fascette);
– è consentita la circolazione delle bottiglie non etichettate e chiuse con capsula (munite o meno delle menzionate fascette) fra due depositi appartenenti a ditte diverse, a motivo dell’invio in conto lavorazione, in vista del completamento dell’abbigliamento delle bottiglie con le etichette, purché siano indicati sul documento di accompagnamento (in aggiunta agli elementi già obbligatoriamente previsti ai sensi del predetto art. 26 del reg. n. 436/09 e conformemente indicati ai sensi dell’Allegato VI al regolamento stesso) il nome o la ragione sociale e la sede dell’imbottigliatore e una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto.
Si aggiunge che, nei casi precitati in cui è consentita la circolazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 82/06, le partite dei recipienti cosi trasferite e detenute presso il deposito del destinatario devono essere tenute ben distinte dalle altre e devono essere identificate mediante un cartello che ne specifichi la destinazione o il tipo di lavorazione in corso ed il lotto di appartenenza. Il destinatario, inoltre, ha l’obbligo di prendere in carico nei registri le partite in questione, in un apposito conto distinto, annotando le operazioni effettuate in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e, in particolare, con quanto previsto dall’art. 20, comma l, lettere b) del D.m. 25 luglio 2003.
Si specifica che, per quanto riguarda il documento da utilizzare per scortare i trasporti in questione sono utilizzabili, indifferentemente, sia il documento Mod. IT timbrato ma non convalidato sia il «documento» di cui al D.m. 14 aprile 1999, posto che il prodotto sia trasportato in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri (Dal 1° agosto 2013, nel caso di trasporti di vini imbottigliati ma non etichettati, non è più consentito utlizzare il documento di cui al decreto 14 aprile 1999, bensì può essere emesso o un documento IT o documento MVV convalidati (vedasi in proposito l’allegato 3 - Quadro sinottico - Prospetto n. 3 - Circolare nazionale n. 11289 del 26 luglio 2013).
Per quanto riguarda, infine, l’invio di una copia del predetto documento di accompagnamento, si esprime l’avviso che, nel caso di specie, la stessa non è prevista in via generale (art. 29 del reg. n. 436/09) e che, tuttavia, devono essere fatte salve le specifiche disposizioni previste nell’ambito dei piani di controllo del menzionato vino a Docg.