Programma nazionale di sostegno vino: attivazione misura degli Investimenti.
La scrivente, come è noto, ha chiesto alla Commissione europea, con nota n. 5178 del 12 maggio 2010, in possesso di codeste Amministrazioni, alcuni chiarimenti in merito alla problematica della demarcazione delle operazioni che possono essere finanziate con i fondi dell’OCM Vino da quelle inserite nei piani di sviluppo rurale.
La Commissione europea, nel richiamare le disposizioni previste dal regolamento n. 42/09 e, in particolare, l’articolo 10 bis e l’articolo 20, ha evidenziato che in entrambi i programmi - vino, finanziato dal FEAGA e sviluppo rurale, finanziato dal FEASR - è importante che le operazioni siano sufficientemente dettagliate e siano specificati anche i criteri e le disposizioni amministrative che saranno applicate nell’ambito dei rispettivi regimi di aiuto. Ciò al fine di evitare possibili sovrapposizioni.
In ordine alla possibilità di finanziare, con il programma nazionale vino, piattaforme logistiche interregionali e punti vendita aziendali realizzati in Regioni diverse dalla Regione dove ha sede l’azienda di produzione o in Paesi diversi, la Commissione ha precisato che per dette operazioni debbano essere «esplicitate maggiormente» le operazioni previste per poter stabilire una distinzione tra i due fondi, il FEAGA e il FEASR. La distinzione dovrà essere effettuata in entrambi i programmi per indicare se l’operazione è finanziata a livello dello Stato membro o della Regione. La Commissione ha sottolineato, infine, che il luogo di esecuzione dell’operazione non costituisce un elemento della distinzione e che, in ogni caso, non possono essere finanziati punti vendita nei Paesi terzi.
Per quanto concerne, poi, le richieste di effettuare la demarcazione in base ad un livello massimo di finanziamento (con il FEAGA le operazioni inferiori ad esempio a 100.000 euro e con il FEASR quelle di importo superiore a detto massimale) o di utilizzare il criterio residuale (con il FEAGA fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie previste e in seguito con il FEASR), la Commissione ha precisato che queste due ipotesi di demarcazione non possono essere accettate in quanto non conformi all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n.555/08, che vieta la possibilità di finanziare la stessa operazione attraverso due fondi diversi.
In merito, infine, alla possibilità di effettuare la demarcazione a livello regionale, la Commissione ha concordato sulla soluzione prospettata e ha precisato che le Regioni, che prevedono nei loro piani di sviluppo rurale misure di aiuto a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo, devono compilare l’elenco dettagliato delle operazioni «da realizzare nell’ambito del programma nazionale di sostegno del vino e quelle da realizzare nell’ambito del PSR e garantire una distinzione effettiva tra i due sistemi».