Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 28-05-2010
Numero provvedimento: 421
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vitivinicolo – Integrazione alla circolare di coordinamento sulla misura della vendemmia verde n. ACIU.2010.219 del 24 marzo 2010.

La presente circolare di coordinamento integra la precedente circolare ACIU.2010.219 del 24 marzo 2010 e fornisce istruzioni in merito alla notifica obbligatoria da parte del produttore di cui all’art. 12 del reg. n. 555/08.

Il MIPAAF, con nota n. 4999 del 7 maggio 2010, ha comunicato l’emanazione del D.m. in pari data in attuazione del disposto di cui all’art. 12, paragrafo 1. lettera c) del reg. n. 555/08 della Commissione, con il quale è stata attivata la misura della vendemmia verde.

Nella stessa nota, fra l’altro, si fa riferimento a quanto specificato sempre all’art. 12, ma al paragrafo 1. lettera a), sub lettera i), dello stesso regolamento ove si prevede che l’esecuzione delle operazioni di vendemmia verde debbano essere precedute dalla notifica da parte del richiedente. Tale notifica, posteriore alla presentazione della domanda da parte del produttore, rappresenta la fase preliminare per l’avvio dei controlli.

La circolare di AGEA n. ACIU.2010.219 fa riferimento, al punto 8., alla pubblicazione sul sito internet www.agea.gov.it dell’elenco definitivo delle domande ritenute ammissibili, che deve avvenire entro e non oltre il 7 giugno di ogni anno.

La stessa circolare, in attuazione del regolamento, afferma che i controlli devono iniziare dal 15 giugno. Pertanto, i tempi per consentire ai produttori di effettuare l’eventuale notifica preliminare risultano talmente ristretti da rendere estremamente difficoltosa la corretta gestione della questione.

A tal fine la domanda regolarmente acquisita dal sistema contiene anche la seguente dicitura: «In assenza di rinuncia entro il 15 giugno 2010, la presente domanda costituisce notifica dell’avvenuta esecuzione delle operazioni di vendemmia verde ai sensi dell’art. 12, paragrafo 1.a).i) del reg. n. 555/08».

I produttori che decidessero di non operare più le attività inerenti la vendemmia verde dovranno, necessariamente entro il 15 giugno, recarsi presso il CAA ove hanno effettuato la domanda per effettuare la dichiarazione di rinuncia.

Poiché la presentazione della domanda di vendemmia verde non è vincolante per i produttori, tale notifica preliminare consente di limitare il controllo ai soli produttori che hanno deciso di effettuare l’operazione.

Siccome i controlli finalizzati al pagamento dell’aiuto per la vendemmia verde devono essere svolti sul 100% dei produttori le cui domande sono state ammesse, qualora in tale controllo venga evidenziato che le unità vitate non siano state vendemmiate in verde e non vi sia la dichiarazione di rinuncia di cui sopra, oltre all’esclusione dal pagamento dell’aiuto, l’organismo pagatore addebiterà il costo del controllo al produttore inadempiente.