Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 – Soppressione dell’Albo imbottigliatori. Richiesta chiarimenti.
Si fa riferimento alla vostra comunicazione prot. 141430 del 13 maggio 2010 di pari oggetto, con la quale si richiedono chiarimenti in merito alla sussistenza, nell’ambito della scheda 1 – imbottigliatore, del controllo relativo all’iscrizione dei soggetti all’albo imbottigliatori della Do, requisito abrogato con la Legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Al riguardo, l’art. 13, comma 12, del decreto legislativo in oggetto prevede che, al fine della rivendicazione delle produzioni vitivinicole a Do, tutti i soggetti partecipanti alla filiera di ciascuna produzione tutelata, ad eccezione di quelli già dichiarati nello schedario viticolo, dovranno notificarsi all’autorità pubblica designata o all’organismo di controllo privato autorizzato, sottoponendosi volontariamente al sistema di controllo; in tal senso rappresenta un preciso obbligo per la struttura di controllo tenere appositi elenchi dei soggetti iscritti, ivi compresi i soggetti imbottigliatori, obbligo, peraltro, già previsto dall’allegato 1, letto b), punto 3. del decreto ministeriale 29 marzo 2007.
Pertanto, nelle more dell’ entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all’art. 13, comma 17, del decreto leglslativo 61/10 sulle modalità applicative e sul nuovo schema di piano dei controlli, codeste strutture di controllo provvederanno ad acquisire i dati e gli elementi documentali dell’albo imbottigliatori, per singola Do e Ig controllati, inserendoli in un apposito elenco degli imbottigliatori della specifica Do controllata.
Appare chiaro che tali elenchi, da aggiornare puntualmente secondo le notifiche dei soggetti imbottigliatori della Do, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 3 dell’abrogato decreto ministeriale 21 maggio 2004, nonché secondo le eventuali variazioni dei dati e delle singole posizioni, dovranno essere rese disponibili sin d’ora alle richiedenti Autorità di vigilanza e, comunque, dovranno essere consultabili mediante i servizi SIAN.