Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 17-03-2010
Numero provvedimento: 2010202
Tipo gazzetta: Nessuna

Modalità e condizioni per l’accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni.

Modificata dalle circolari ACIU.2010.616, ACIU.2011.393, ACIU.2011.478, ACIU.2012.219, ACIU.2012.271 e ACIU.2012.272.

1.  Premessa

A partire dal 1° gennaio 2010, la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli è effettuata nell’ambito del regime di sostegno specifico di cui all’articolo 68 del reg. n. 73/09 e del programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, ai sensi dell’art. 103-unvicies del reg. n. 1234/07. Le due nuove misure, previste dalla regolamentazione comunitaria sopra richiamata, si aggiungono agli analoghi preesistenti interventi del Fondo di solidarietà nazionale.

Dalla corrente campagna agraria, pertanto, i produttori agricoli dispongono delle seguenti opportunità assicurative per la copertura dei rischi aziendali:

a) assicurazione dei raccolti, degli animali e delle piante, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, lett. d), del reg. n. 73/09, alle condizioni stabilite dall’art. 70 dello stesso regolamento;

b) assicurazione dei raccolti di uva da vino, ai sensi dell’art. 103-unvicies del reg. n. 1234/07;

c) assicurazione delle produzioni vegetali, degli animali, delle piante e delle strutture aziendali, ai sensi del Capo I, del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche.

2. Polizze assicurative agevolate

Le colture, le avversità, le fitopatie, gli attacchi parassitari, le tipologie di allevamenti e le epizoozie, assicurabili nell’anno 2010 sono stati individuati con il piano assicurativo nazionale approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, ai sensi del D.lgs. n. 102/04 e successive modifiche.

Le polizze assicurative agevolate hanno durata annuale e coprono i rischi contemplati dal predetto piano assicurativo, nei termini stabiliti dalle condizioni contrattuali.

Le risorse disponibili per l’erogazione dell’aiuto sono dettagliate nel successivo paragrafo 6.

In termini generali, per quanto riguarda i fondi comunitari:

– le polizze finanziabili con la disponibilità comunitaria di € 70.000.000,00 recati dall’articolo 68 del reg. n. 73/09 (oltre alla quota di cofinanziamento nazionale), hanno una soglia di danno del 30% a carico dell’assicurato e coprono i rischi climatici conseguenti ad avversità atmosferiche equiparabili a calamità naturali, come definite dall’art. 2, paragrafo 8, del reg. n. 1857/06, le fitopatie, gli attacchi parassitari sulle colture vegetali e le epizoozie negli allevamenti zootecnici, ai sensi dell’art. 11 del D.m. 29 luglio 2009.

– le polizze finanziabili con la disponibilità di € 20.000.000,00, provenienti dal Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, coprono sia i rischi derivanti da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali, come definite dall’art. 2, paragrafo 8, del reg. n. 1857/06, che i rischi climatici, le fitopatie e gli attacchi parassitari a carico dell’uva da vino, secondo quanto previsto dal predetto piano assicurativo nazionale del 2010.

3. Modalità di stipula delle polizze, informatizzazione dei dati

3.1  Requisiti

I dati di polizza devono trovare rispondenza nei rispettivi dati del fascicolo aziendale concernenti le superfici e gli animali. Pertanto, ai fini di evitare disguidi e anomalie è opportuno che prima della stipula delle polizze agevolate, i produttori agricoli verifichino che gli allevamenti e le superfici su cui insistono le strutture e le colture da assicurare siano riportati nel fascicolo aziendale, e all’occorrenza dovranno provvedere alla costituzione o all’aggiornamento del fascicolo stesso, nei termini previsti dalla vigente regolamentazione, presso l’Organismo pagatore territorialmente competente in base alla sede legale/residenza del produttore interessato.

In relazione a quanto sopra, è consentito l’accesso ai dati delle superfici e della zootecnia presenti nel fascicolo aziendale del produttore, su autorizzazione dello stesso, agli Organismi associativi, per la verifica, prima della stipula della polizza, dell’effettiva consistenza aziendale che si intende assicurare. L’eventuale aggiornamento del medesimo fascicolo, ritenuto necessario ai fini della stipula della polizza, è effettuato ad opera dell’Organismo pagatore.

3.2  Contrattazione e stipula

Le polizze possono essere contrattate e stipulate con le imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi agricoli, individualmente dai produttori di cui all’articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome. I produttori soci di Organismi associativi riconosciuti ai sensi del D.lgs. n.102/04 e successive modifiche, possono aderire a polizze assicurative collettive, contrattate dall’Organismo di appartenenza che dovrà provvedere anche agli adempimenti di assistenza dell’associato nella stipula del certificato di assicurazione.

Le informazioni relative alle polizze collettive stipulate sono acquisite nel SIAN per mezzo degli Organismi associativi predetti, anche ai fini del calcolo, da parte dell’ISMEA, dei parametri contributivi di cui al successivo paragrafo 5. Le informazioni relative alle polizze stipulate individualmente dai produttori sono acquisite dall’Organismo pagatore competente, con le modalità definite dal medesimo, e trasmesse all’AGEA agli stessi fini di cui sopra.

In entrambi i casi, l’acquisizione delle informazioni avviene entro 30 giorni dalla stipula della relativa polizza (il termine per il completamento di tale acquisizione è stabilito al 31 ottobre).

4.  Presentazione della domanda  di contributo

4.1 Aiuto previsto dall’art. 68 del reg. n. 73/2009.

La domanda di aiuto è riferita all’aiuto supplementare di cui all’art. 68 del reg. n. 73/09 (inclusa la parte di cofinanziamento nazionale e l’aiuto di Stato di cui al D.lgs. n. 102/04) ed è presentata all’Organismo pagatore competente in base alla residenza/sede legale dell’agricoltore entro il 15 luglio di ciascun anno, nell’ambito della domanda unica, secondo modalità definite dall’Organismo pagatore medesimo.

4.2 Aiuto previsto dal Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo.

La domanda di aiuto è riferita all’assicurazione del raccolto di cui all’art. 103-unvicies del reg. n. 1234/07, nell’ambito delle misure previste dal Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo (inclusa la parte dell’aiuto di Stato di cui al D.lgs. n. 102/04) ed è presentata all’Organismo pagatore competente in base alla Regione di ubicazione del vigneto entro il 15 maggio di ciascun anno, secondo modalità definite dall’Organismo pagatore medesimo.

Si fa presente, al riguardo, che per tale aiuto gli Organismi pagatori competenti sono, ciascuno per la rispettiva Regione, l’AGREA, l’AVEPA, l’ARTEA e l’Organismo pagatore della Regione Lombardia; l’Organismo pagatore AGEA è competente per la rimanente parte del territorio nazionale.

4.3  Trasmissione degli atti all’Organismo pagatore

Fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo 1.2, la copia della polizza assicurativa e la prova del pagamento del premio possono essere trasmesse all’Organismo pagatore competente, per il completamento della domanda, in data successiva e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Ai fini dell’aiuto previsto dal Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, tenuto conto del fatto che, in base alle disposizioni vigenti, i fondi comunitari del Programma stesso devono essere utilizzati entro il 15 ottobre di ciascun anno, la data sopra indicata è anticipata al 31 luglio.

5. Pagamento del premio di assicurazione

Ai fini del pagamento del premio riferito alla polizza stipulata, il produttore che abbia stipulato una polizza collettiva può versare al Consorzio di difesa un primo pagamento corrispondente ad una quota dell’importo del premio. Il Consorzio salda direttamente all’impresa di assicurazione il premio totale di competenza di ciascun produttore, in nome e per conto di questi, specificando la spesa per ogni assicurato.

L’impresa di assicurazione, ricevuto il saldo del premio, emette quietanza riferita alla polizza medesima, con indicazione per ciascun produttore assicurato dell’importo versato e della data di pagamento. Le quietanze sono acquisite nel SIAN per mezzo degli Organismi associativi, ai fini della determinazione del livello dell’aiuto da corrispondere a ciascun produttore sulla base dei parametri contributivi di cui al successivo paragrafo 5.

Le quietanze relative alle polizze stipulate individualmente dai produttori sono acquisite dall’Organismo pagatore competente, con le modalità definite dal medesimo, e trasmesse all’AGEA agli stessi fini di cui sopra.

6. Erogazione dell’aiuto

L’Organismo pagatore competente, ai fini dell’erogazione dell’aiuto, verifica la presenza della polizza e della relativa quietanza, secondo modalità dallo stesso definite.

L’importo dell’aiuto è determinato come segue.

Sulla base delle serie storiche, ed a partire dal 2011 sulla base delle informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1-b) e 4, ai sensi della vigente normativa l’ISMEA definisce i parametri percentuali da applicare per ciascun Comune, prodotto e tipo di polizza (monorischio, pluririschio, ecc.). Ai sensi dell’art. 11 del D.m. 29 luglio 2009, l’importo dell’aiuto è commisurato al minor valore tra il premio assicurativo effettivamente pagato all’impresa di assicurazione e quello definito applicando al valore assicurato i parametri calcolati dall’ISMEA.

Sulla base delle informazioni comunicate dall’ISMEA per quanto riguarda i parametri percentuali applicabili e di quelle trasmesse dagli Organismi pagatori relativamente alle polizze stipulate e quietanzate, ed alle domande di aiuto, l’AGEA definisce le percentuali massime applicabili al pagamento dell’aiuto in questione, con riferimento ai differenti tetti finanziari.

Al riguardo, si specifica che detti tetti sono i seguenti:

–  per l’aiuto di cui all’art. 68 del reg. n. 73/09, € 70.000.000,00 di quota comunitaria, cui si aggiungono € 23.333.333,33 di quota di cofinanziamento nazionale;

–  per l’aiuto previsto nell’ambito del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, € 20.000.000,00;– per l’aiuto di Stato di cui al d.lgs. n. 102/2004, il tetto è determinato dalla disponibilità delle risorse finanziarie stanziate.

L’aiuto erogato corrisponde ad una quota percentuale del premio determinato come sopra. Tale percentuale è definita, per ciascuna tipologia di aiuto, come segue:

–  A - per l’aiuto di cui all’art. 68 del reg. n. 73/09, fino al 65% del premio; tale percentuale comprende la quota di cofinan-ziamento nazionale. Con le risorse relative all’aiuto di Stato di cui al d.lgs. n. 102/2004, la predetta percentuale massima può essere incrementata, in funzione delle disponibilità finanziarie:

•   A.1. per le polizze che coprono altri danni prodotti alle coltivazioni vegetali, fino all’80%;

•   A.2. per le polizze che coprono i danni prodotti dalle epizoozie negli allevamenti zootecnici, fino all’80%;

•   A.3. qualora in relazione alle domande ammissibili l’aiuto comunitario erogabile non raggiunga il 65% e sia inferiore al 50%, per le polizze che coprono i danni prodotti dalle fitopatie nelle coltivazioni vegetali l’aiuto di Stato può coprire fino al 50%;

– B - per l’aiuto previsto nell’ambito del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, fino all’80% per le polizze che coprono i rischi derivanti da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali, e fino al 50% per le polizze che coprono i rischi climatici, le fitopatie e gli attacchi parassitari a carico dell’uva da vino. Qualora in relazione alle domande ammissibili l’aiuto comunitario erogabile sia inferiore alle percentuali sopra indicate, con le risorse relative all’aiuto di Stato di cui al D.lgs. n. 102/04, la percentuale applicabile può essere incrementata, in funzione delle disponibilità finanziarie:

•  B.1. per i premi assicurativi versati a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali (art. 103-unvicies, comma 2, lettera a), fino all’80%;

•  B.2. per i premi assicurativi versati a copertura di perdite causate da condizioni climatiche avverse o perdite dovute a animali o infestazioni parassitarie (art. 103-unvicies , comma 2, lettera b), fino all’80%;

•   B.3. per i premi assicurativi versati a copertura di perdite causate da fitopatie (art. 103-unvicies, comma 2, lettera b), fino al 50%.

L’importo dell’aiuto, nei limiti massimi sopra indicati, è erogato al produttore assicurato entro il termine di pagamento della domanda unica, di cui all’art. 29 del reg. n. 73/09, e cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di domanda. Limitatamente all’aiuto previsto nell’ambito del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo, il termine di pagamento è il 15 ottobre dell’anno della domanda.

Nel caso delle polizze assicurative collettive, l’Organismo pagatore competente verifica che il Consorzio che ha anticipato una parte del premio in nome e per conto del produttore assicurato sia stato da questi rimborsato della quota anticipata. Il rimborso deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello della domanda di aiuto (il termine è prorogato al 31 luglio esclusivamente per i rimborsi dei premi relativi alle polizze collettive stipulate nell’ambito del regime di sostegno dell’art. 68 del reg. 73/09). In caso di mancato pagamento da parte del produttore, l’intero importo dell’aiuto è recuperato a cura dell’Organismo pagatore.

Il pagamento della sola quota riferita all’aiuto di Stato di cui al D.lgs. n. 102/2004 è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie, e pertanto può essere effettuato anche oltre i predetti termini.

Il pagamento della quota riferita all’aiuto di Stato è effettuato, ai sensi del richiamato D.lgs. n. 102/04, in favore degli Organismi associativi riconosciuti.

A tale scopo, nel caso in cui l’aiuto di Stato sia riferito alle polizze di cui al paragrafo 1, lett. c), l’aiuto medesimo è erogato a cura dell’Ufficio Aiuti nazionali dell’Area Coordinamento dell’AGEA, in seguito ad apposita domanda presentata dagli Organismi associativi sopra richiamati, secondo modalità che saranno definite con successivo provvedimento.

7. Modulazione e condizionalità

L’aiuto erogato ai sensi dell’art. 68 del reg. n. 73/09 è un aiuto diretto, secondo l’art. 2, lett. d), del reg. n. 73/09.

Ad esso si applicano dunque le disposizioni di cui ai capitoli 1 e 2 del Regolamento medesimo per quanto riguarda la modulazione e la condizionalità.

Sono esclusi dall’applicazione delle suddette disposizioni:

– l’aiuto previsto nell’ambito del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo; – l’aiuto erogato con l’utilizzo delle risorse relative all’aiuto di Stato di cui al D.lgs. n. 102/04.