Vendita al minuto di vino sfuso a denominazione d’origine protetta (Dop) tramite distributori automatici.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto.
AI riguardo, si trasmette l’unita nota n. 484 del 19 gennaio 2010 del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, con la quale è stato rappresentato che:
“...una tale possibilità è consentita sul piano della generalità, dalla specifica normativa comunitaria (reg. n. 1234/07 e reg. n. 607/09) e, limitatamente ai vini Doc, dalla normativa nazionale (L. n. 164/92 e D.m. 7 luglio 1993 e successive modifiche).
Pertanto, la vendita allo stato sfuso al consumatore finale, attraverso l’utilizzo di distributori automatici, ai sensi della vigente normativa nazionale, potrà avvenire soltanto per i vini Doc, fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione.
La stessa attività di vendita allo stato sfuso non potrà comunque avvenire nei seguenti casi:
– per i vini a Docg, stante la previsione ostativa di cui all’art. 23, comma 3, della L. n. 164/92;
– per i vini qualificati con la menzione “novello”, così come previsto dall’articolo 2, comma 1 e 2 del D.m. 13 luglio 1999 (Esclusione superata con D.m. 13 agosto 2012, allegato 7).
Resta inteso che, fatta salva l’osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario, sui distributori automatici di cui trattasi deve essere riportata la precisa indicazione della relativa tipologia di vino Doc, nel rispetto della vigente normativa di etichettatura”.
Si precisa che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 22, lett. c) del reg. n. 436/09 e dell’art, 1, punto n. 3), del D.m. n. 768/94, la definizione di “rivenditore al minuto” rileva ai limitati effetti della sussistenza o meno dell’obbligo della tenuta dei registri.
Pertanto, salve le eventuali norme in materia igienico sanitaria, di pubblica sicurezza o di esercizio del commercio, la vendita in oggetto non appare riservata ai soli “rivenditori al minuto”, potendosi invece svolgere anche, ad esempio, presso le cantine, purché i quantitativi ceduti siano registrati conformemente alle vigenti disposizioni dei citati reg. n. 436/09 e D.m. n. 768/94.
Quanto sopra si rappresenta a codesti Uffici per il conforme espletamento dell’attività istituzionale da parte del personale incaricato dei controlli.