Organo: Ministero della Salute
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 10-11-2009
Numero provvedimento: 32156
Tipo gazzetta: Nessuna

Art. 2 D.lgs n. 193/07 - Autorità competenti - Chiarimenti.

In riferimento alla lettera di codesto ufficio prot. n. 147762 del 17 settembre 2009 si comunica, come già anticipato via mail in data 22 gennaio 2009, che il D.lgs 193/07 identifica le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare di cui ai regolamenti 178/02 852-853-854-882/04 nelle seguenti amministrazioni: ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; regioni e province autonome; aziende sanitarie locali.

Possono pertanto elevare le sanzioni di cui al citato decreto legislativo 193/07 gli addetti ai competenti servizi di controllo delle predette Amministrazioni nonché i Carabinieri per la tutela della salute che dipendono funzionalmente dal ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Le altre forze di Polizia (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Capitaneria di Porto) possono elevare sanzioni nelle rispettive materie di competenza in relazione alle specifiche norme di settore. Tutte le forze di polizia possono in ogni caso, su mandato dell’Autorità Giudiziaria, operare provvedimenti anche in materia sanitaria.