Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 27-10-2009
Numero provvedimento: 12225
Tipo gazzetta: Nessuna

Indicazione della designazione dei prodotti vitivinicoli a DOP e IGP sulla documentazione ufficiale.

Pervengono a questo Ispettorato richieste in ordine alle modalità di designazione dei prodotti vitivinicoli a DOP e IGP sui documenti di accompagnamento e sui registri, a seguito delle entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia vitivinicola.

In particolare, è stato chiesto se sia possibile utilizzare le menzioni tradizionali «Denominazione di origine controllata», «Denominazione di origine controllata e garantita» e «Indicazione Geografica Tipica» o i loro acronimi in luogo delle espressioni «Denominazione di origine protetta» o «Indicazione geografica protetta» o dei loro acronimi per designare i rispettivi prodotti sulla precitata documentazione ufficiale.

AI riguardo, si fa presente che l’allegato VI, lettera B, punto 1.1. del reg. n. 436/09 dispone che nella compilazione del documento è necessario indicare il tipo di prodotto utilizzando una dicitura, conforme alle norme comunitarie, che lo descriva nella maniera più precisa.

Si fa presente che le menzioni tradizionali sopra citate sono state riconosciute come tali ai sensi dell’allegato XII del reg.

n. 607/09 in relazione all’art.118 duovicies, paragrafo 1, lettera a) del reg. n. 1234/07 e sono usate per indicare che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta dal diritto comunitario e nazionale. Si evidenzia, altresì, che ai sensi dell’art. 118 sexvicies del reg. n. 1234/07 è possibile omettere nell’etichetta dei prodotti vitivinicoli il riferimento all’espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» qualora in etichetta sia presente la corrispondente menzione tradizionale.

Per quanto sopra, si ritiene che le predette menzioni tradizionali, essendo disciplinate dalla normativa comunitaria sopra richiamata possano essere utilizzate in conformità della stessa e in modo inequivocabile, per la designazione dei rispettivi prodotti anche sui registri e sui documenti di accompagnamento.

Con l’occasione, si evidenzia che, ai fini della precisa identificazione del prodotto vitivinicolo sulla documentazione ufficiale, l’espressione «Denominazione di origine protetta» o «Indicazione geografica protetta» o le menzioni tradizionali equivalenti, devono essere sempre accompagnate dal nome della denominazione/indicazione stessa.