D.m. 10 ottobre 1995 – Disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Sicilia» – produzione di vini rosati e loro designazione.
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Ispettorato ha chiesto il parere in merito alla produzione e designazione dei vini «rosati», in relazione alle disposizioni previste dal disciplinare di produzione della IGT «Sicilia».
Al riguardo, nel concordare con l’avviso espresso da codesto Ispettorato nella nota in riferimento, la scrivente comunica che per la IGT in questione l’art. 2 del disciplinare risulta assai restrittivo per quanto concerne la descrizione della base ampelografica delle uve destinate alla vinificazione dei vini «bianchi», «rossi» e «rosati»; infatti per tutti i tre tipi di vini le uve devono provenire da «...vigneti composti da ...uno o più vitigni ...a bacca di colore analogo».
In tale situazione, appare evidente che anche i vini «rosati» devono provenire da uve a bacca di colore analogo, ovvero nera, rosata o grigia, indipendentemente dai successivi metodi di elaborazione consentiti dal disciplinare in questione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
Inoltre, così come rappresentato da codesto Ispettorato devono essere fatte salve le norme per l’indicazione in etichetta della/e varietà della vite.