Applicazione delle norme dell’OCM del vino sui mosti estratti da uve da tavola.
Per quanto riguarda il quesito, si conferma che i mosti ottenuti da uve da tavola sono di competenza dell’OCM del vino e possono quindi circolare unicamente se provvisti del documento di accompagnamento previsto dell’articolo 70 del regolamento n. 1493/99.
Quanto alle norme nazionali, l’articolo 18 del regolamento n. 884/01 ora reg. 436/09 art. 47, par. 1, lettera b) prevede che gli Stati membri possano esigere indicazioni complementari sul documento di accompagnamento qualora ciò sia necessario a fini di controllo.
Infine, si chiede se la normativa comunitaria relativa alla gradazione alcolica e quella relativa al documento di accompagnamento debbano essere applicate integralmente ai mosti in questione. La risposta non può che essere affermativa, in quanto detta normativa non prevede l’esenzione per i mosti estratti dalle uve da tavola.