D.m. 21 marzo 1973: imballaggi per alimenti.
Si fa riferimento alla nota del 21 luglio 2000, inviata all’istituto superiore di Sanità, con la quale codesta associazione chiede chiarimenti sulle modalità da seguire per la valutazione dei contenitori di legno destinati alla conservazione di vini.
Al riguardo, su conforme avviso dell’istituto superiore di Sanità, si fa presente quanto segue.
Come è noto la normativa sui materiali a contatto con gli alimenti prescrive che gli stessi debbono essere tali da non rendere nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica e tali da non modificare «sfavorevolmente» le proprietà organolettiche degli alimenti.(cfr. art. 2 comma 1, lettere a) e b) del Dpr n. 777/82). Per alcune tipologie di materiali sono previste norme particolari applicabili ad esse in maniera specifica. Le disposizioni attualmente vigenti fissano valori di migrazione globale e/o specifica soltanto per le materie plastiche, le gomme, il vetro, gli acciai inossidabili (D.m. 21 marzo 1973 modificato da ultimo con il decreto 15 giugno 2000, n. 210).
Queste ultime disposizioni si ritiene che non possano essere applicate al legno che, a tutt’oggi, non è regolamentato da norme specifiche.
Quanto sopra premesso si è dell’avviso che la valutazione dell’accettabilità dei contenitori in legno debba essere effettuata sulla base di quanto previsto dal sopracitato Dpr n. 777/82, fatte salve comunque le disposizioni specifiche riguardanti i vini.