Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nota Commissione UE
Data provvedimento: 02-12-1993
Tipo gazzetta: Nessuna

Applicazione del regolamento n. 1601/91. Utilizzazione di vini frizzanti gassificati e/o aggiunta di CO2 (anidride carbonica) nei cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli.

 

Nel fax di cui all’oggetto, le autorità italiane hanno rivolto alcune domande ai servizi della Commissione, alle quali ci pregiamo di rispondere.

1. Utilizzazione di vini frizzanti gassificati.

 Il regolamento n. 1601/91 prescrive che i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli si ottengono a partire dal vino o dal mosto di uva. I vini frizzanti gassificati, la cui definizione figura nell’allegato I del regolamento di base del settore, n. 822/87, possono essere utilizzati per l’elaborazione di cocktail di prodotti vitivinicoli.

2. Aggiunta di anidride carbonica nei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

 Benché questa domanda sia analoga alla prima, la situazione non è tuttavia identica: in questo secondo caso si tratta di aggiunta di CO2 al momento dell’elaborazione di un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli ottenuto a partire da un vino «normale». Va notato innanzitutto che l’aggiunta di anidride carbonica è autorizzata per il vino a condizione che il tenore di CO2 del vino così ottenuto non sia superiore a 2 g/l (allegato VI, punto 3, lettera f) del regolamento n. 822/87).

Nella misura in cui l’uso di CO2 nel vino sia autorizzato, non vi sono obiezioni di principio per la sua utilizzazione in un prodotto più industriale come il cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli. È evidente che in tal caso l’uso della CO2 sarà soggetto alle norme nazionali in materia sanitaria.

Come è già stato a varie riprese sottolineato in seno al comitato di applicazione per i vini aromatizzati, se l’impiego dell’anidride carbonica nell’elaborazione di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli è già previsto nella legislazione italiana, i prodotti italiani elaborati in conformità al diritto italiano possono circolare liberamente sul territorio comunitario.

Viceversa, qualora non abbia ancora autorizzato l’impiego di CO2 nell’elaborazione di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, l’Italia può adottare nuove norme tecniche di produzione nel rispetto dell’obbligo di notifica previsto dalla direttiva 189/83 che ha istituito una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (G.u. n. L 109 del 16 aprile 1981, pagina 8).