Quesito su detenzione e utilizzo di anidride solforosa in stabilimenti enologici – Patentino gas tossici.
In riferimento al quesito, concernente l’argomento in oggetto, che l’Associazione Enologi Enotecnici Italiani ha posto a questo ministero, acquisito il competente parere dell’Ufficio legislativo, si comunica quanto segue.
L’articolo 62 del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici, approvato con R.d. 9 gennaio 1927, stabilisce che l’utilizzazione dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del regolamento quando tale utilizzazione avvenga in stabilimenti industriali o officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi. Sulla base di quanto rappresentato da codesta Associazione, l’anidride solforosa viene utilizzata dagli operatori del settore per la conservazione dei prodotti vinicoli ai sensi del D.m. 27 febbraio 1996, n. 209.
Tutto ciò premesso, si ritiene che la deroga prevista dal succitato articolo 62 possa applicarsi al caso in esame, trattandosi di stabilimenti nei quali l’anidride solforosa viene utilizzata per la trasformazione di altri prodotti e che la patente di abilitazione all’impiego di gas tossici sia obbligatoria, ai sensi dell’articolo 4, lettera c) del citato R.d. 147/27, per coloro che eseguono operazioni relative a detto impiego alle dipendenze di industrie che producono gas tossici o che ne effettuano il trasporto.