Revisione delle analisi di prima istanza.
Come è noto, l’art. 44 del Regio Decreto legge 15 ottobre 1925 n. 2033 (modificato dalla legge 27 febbraio 1958 n. 190), concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario, prevede che nel caso in cui le sostanze analizzate non risultino rispondenti ai requisiti di legge, l’interessato possa impugnare i risultati della prima analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all’autorità giudiziaria (nel caso di reati depenalizzati, ai sensi della legge 689/81, all’organo che ha prelevato i campioni).
In ordine a quanto sopra, è stato chiesto a questo ispettorato centrale se l’ammissibilità della esecuzione di analisi di revisione debba ritenersi prevista, analogicamente, anche per le ipotesi in cui le analisi di prima istanza abbiano comportato il diniego o la revoca di una provvidenza comunitaria, per mancata rispondenza dei requisiti del prodotto a quelli previsti dalla norma per il conseguimento del beneficio medesimo.
A riguardo, si trascrive, qui di seguito, la risposta fornita dall’Ufficio legislativo di questo minstero, interessato della delicata questione da questo ispettorato centrale:
«Si fa riferimento al foglio sopracitato con il quale codesto ispettorato ha chiesto l’avviso di questo ufficio sull’ammissibilità dell’esecuzione di analisi di revisione altroché nelle ipotesi previste dal R.d. 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche in quella in cui per un determinato prodotto venga denegata o revocata una provvidenza comunitaria a seguito di un’analisi che accerti la mancata corrispondenza in esso dei requisiti che ne determina il conseguimento.
Al riguardo, lo scrivente, considerato che le disposizioni regolanti la revisione in parola, essendo collocate in un sistema di norme sanzionarie, non possono trovare applicazione analogiche, non ritiene di poter dare una risposta positiva al quesito proposto.
Rileva, peraltro, che gli interessati, nella ipotesi sopra prospettata, potrebbero, per la tutela dei loro interessi, adibire l’autorità giudiziaria cui chiedere di disporre in via preventiva, ai sensi dell’art. 696 del codice di procedura civile, esecuzione di un apposito accertamento tecnico, da utilizzare nel prosieguo dell’eventuale ulteriore giudizio».