Disposizioni applicative della legge 28 novembre 1984 n. 851, concernente la «Nuova disciplina del vino Marsala».
La legge 28 novembre 1984, n. 851, entrata in vigore il 2 gennaio 1985, apporta notevoli modifiche nel quadro tecnicogiuridico precedentemente esistente relativo al vino a denominazione di origine controllata «Marsala».
In tale situazione, onde assicurare un’esatta interpretazione del provvedimento suddetto e consentire una scrupolosa ed integrale applicazione dello stesso da parte degli interessati, si forniscono qui di seguito alcuni chiarimenti e si evidenziano alcune direttive alle quali attenersi:
1) Zona di produzione
La zona di produzione risulta ridotta rispetto a quella contemplata dal D.m. 15 ottobre 1931 e richiamata nell’articolo 2 del disciplinare di produzione già approvato con Dpr 2 aprile 1969.
Tale innovazione di fatto non comporterà la necessità di apportare modifiche nelle attuali strutture ed utilizzazione degli albi dei vigneti del vino «Marsala», in quanto nel territorio che è stato escluso non si sono mai registrate iscrizioni. Si raccomanda comunque ai produttori aventi terreni vitati nell’ambito della zona inclusa di procedere alla loro iscrizione, sia con riguardo ai vigneti sia già sotto il profilo ampelografico possedevano i requisiti per l’iscrizione, sia con riguardo ai vigneti che, a seguito del riconoscimento di nuovi tipi di vini «Marsala», sono venuti a trovarsi nella situazione di poter essere iscritti.
2) Tipi di vini «Marsala»
I vini «Marsala», ai sensi e per gli effetti della legge n. 851, vengono classificati, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e della durata dell’invecchiamento, in: «fine», «superiore», «superiore riserva»; «vergine e/o soleras» e «vergine e/o soleras stravecchio» o «vergine e/o soleras riserva», mentre, con riguardo al colore, vengono distinti in «oro», «ambra» e «rubino».
Conseguentemente in ognuna delle classificazioni sopra specificate potranno rientrare i tre tipi di colore evidenziati (tra i quali il «rubino» costituisce una novità) e se, beninteso, ne avranno le caratteristiche.
3) Smaltimento delle giacenze dei prodotti rispondenti alle precedenti disposizioni di legge
I vini «Marsala», sia Doc sia del tipo speciale, rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche previsti dalle precedenti disposizioni di legge, pronti per il consumo, che alla data 2 gennaio 1985 risultino giacenti confezionati o allo stato sfuso, sia presso i produttori sia nel commercio, possono continuare a essere commercializzati secondo le precedenti disposizioni di legge e con le modalità ed alle condizioni appresso riportate:
– tutti i detentori di prodotti di cui trattasi, esclusi i dettaglianti e coloro che hanno quantitativi inferiori ai 50 ettolitri, sono tenuti a denunciare i quantitativi in loro possesso agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste competenti per territorio entro il 31 marzo 1985, specificando se trattasi di prodotto sfuso o in bottiglia, nonché il tipo o i tipi dei prodotti.
– Le stesse disposizioni valgono per i «Marsala» che alla suddetta data del 2 gennaio 1985 risultano in corso di invecchiamento e conseguentemente anche questi dovranno essere denunciati alle condizioni e nei termini di cui sopra.
– Trascorsi 12 mesi dalla suddetta data del 31 marzo 1985 le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato in bottiglia o in altri recipienti non superiori a 5 litri, potranno essere commercializzate fino a esaurimento, a condizione che dette rimanenze siano denunciate nuovamente ai suddetti Istituti di vigilanza e che sui recipienti sia apposta a cura degli interessati la stampigliatura «vendita autorizzata fino a esaurimento».
– Per il prodotto che alla suddetta data risulterà ancora allo stato sfuso sarà assicurata la commercializzazione fino a esaurimento, sempre a seguito di apposita denuncia.
Tuttavia per i prodotti ancora in corso di invecchiamento (Marsala superiore e Marsala vergini) al 2 gennaio 1986 i termini per la denuncia ai fini del successivo smaltimento decorreranno dalla data di ultimazione dell’invecchiamento stesso. Resta inteso che i prodotti allo stato sfuso, che siano stati denunciati come tali, potranno successivamente essere imbottigliati nel periodo intercorrente tra il 2 gennaio 1985 ed il periodo consentito per lo smaltimento e conseguentemente ricadranno nell’ambito delle disposizioni previste per i prodotti confezionati.
4) Prescrizioni sui vini aromatizzati a base di «Marsala» e applicazione della nuova disciplina
In base alla nuova disciplina, sul vino «Marsala» è abolita la categoria dei «Marsala speciali». Conseguentemente le bevande prodotte con l’impiego di vino «Marsala» possono rientrare nella categoria di vini aromatizzati se rispondono ai requisiti previsti dal Dpr 11 gennaio 1956, n. 3, e ad esse si applicano tutte le norme che disciplinano tali prodotti (preparazione e imbottigliamento sulla base di una speciale licenza ministeriale, vendita in bottiglie munite di contrassegno di Stato, circolazione del prodotto sfuso e quindi privo di contrassegno di Stato soltanto, da un lato, tra gli stabilimenti di produzione o le dogane di confine verso i magazzini di imbottigliamento e, dall’altro, dagli stabilimenti di produzione all’esportazione).
I prodotti che per la loro composizione sarebbero rientrati in base alla precedente normativa nella categoria dei «Marsala speciali all’uovo» saranno denominati «Cremovo» e sono appunto da considerare vini aromatizzati come sopra specificato se rispondenti alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5 della legge n. 851.
I prodotti di cui trattasi, però, a differenza dei prodotti aromatizzati all’uovo non ottenuti a base di «Marsala», possono avere un contenuto in zuccheri complessivi, calcolati come zucchero invertito, non inferiore a 200 g/l anziché 250 g/l. La denominazione «Cremovo» di cui sopra dovrà essere integrata rispettivamente con le diciture «zabaione vino aromatizzato» e «vino aromatizzato» a seconda che i prodotti rispondono alle prescrizioni del terzo comma, lettera a) o del terzo comma, lettera b), dell’articolo 26 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 162, che prevedono le percentuali di tuorlo d’uovo contenute.
Qualora nei prodotti a base di «Marsala» l’impiego di «Marsala» sia inferiore all’80% in volume ma si attesti a non meno del 60%, i prodotti potranno portare l’indicazione «preparato con l’impiego di vino Marsala» utilizzando caratteri non superiori a 4 mm e precisando il tipo di vino «Marsala» impiegato; qualora la percentuale sia inferiore al 60% l’indicazione del vino «Marsala» potrà figurare solo nell’elencazione degli ingredienti che sono entrati nella composizione del prodotto secondo l’ordine delle quantità impiegate.
Per un periodo di tre anni a decorrere dal 2 gennaio 1985 è consentito indicare sulle etichette e sugli altri documenti di accompagnamento la dicitura «Marsala all’uovo» unitamente a quelle di «Cremovo zabaione vino aromatizzato» o «Cremovo vino aromatizzato».
5) Smaltimento di alcuni prodotti che non rispondono ai requisiti previsti dalle nuove disposizioni
Per il periodo di un anno sempre a decorrere dal 2 gennaio 1985 è consentita la prosecuzione della preparazione e della vendita con la denominazione «Cremovo» di bevande non rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 5 della legge n. 851, purché le bevande di cui trattasi siano preparate con l’osservanza delle norme preesistenti alle disposizioni della legge n. 851 e da parte dei produttori sia stata già utilizzata la denominazione «Cremovo» per la loro commercializzazione. Trascorso il suddetto periodo di un anno le eventuali rimanenze dovranno essere denunciate agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste competenti per terrotorio e potranno essere commercializzate fino ad esaurimento purché sulle bottiglie sia apposta a cura degli interessati la dicitura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».
Trascorso il periodo di tre anni a datare dal 2 gennaio 1985 è vietato l’utilizzo comunque fatto della parola «Marsala» nella denominazione delle bevande aromatizzate prodotte con l’impiego del relativo vino, fermo restando l’obbligo di denunciare i prodotti che saranno giacenti all’epoca agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste competenti per territorio. Per lo smaltimento delle giacenze sono concessi ulteriori periodi, rispettivamente di 2 anni per le giacenze esistenti presso i produttori e di 3 anni per quelle esistenti presso i rivenditori. Resta inteso che l’uso transitorio della parola «Marsala» nella denominazione delle bevande aromatizzate è condizionato dal fatto che queste bevande medesime, in base alla precedente legge sul Marsala, avessero avuto diritto ad impiegare tale termine nella loro denominazione.
6) Forma e capacità delle bottiglie che possono essere utilizzate per il confezionamento del «Cremovo»
In ottemperanza al disposto dell’articolo 7, paragrafo 4 della legge n. 851, i prodotti «Cremovo zabaione vino aromatizzato» e «Cremovo vino aromatizzato» possono essere confezionati nelle bottiglie previste per l’imbottigliamento del «Marsala» dall’articolo 4 del Dpr 12 febbraio 1965, n. 165.
Al riguardo occorre però precisare che, tenuto conto, che i «Cremovo» in discorso ottenuti a base di «Marsala» sono a tutti gli effetti vini aromatizzati, la possibilità di uso cui fa riferimento la suddetta disposizione riguarda soltanto la forma delle bottiglie, restando valide per quanto concerne la capacità delle stesse le disposizioni di cui all’articolo 13 del D.l. 11 gennaio 1956, n. 3, che tassativamente prescrivono le capacità di: 2 litri, 1 litro, 1/2 litro, non superiori a 1 decilitro.
7) Invecchiamento in recipienti di legno
La legge n. 851 prevede in via generale che l’invecchiamento per tutti i tipi di vino «Marsala» deve attuarsi in recipienti di legno.
In via transitoria è comunque previsto che i «Marsala» in corso di invecchiamento alla data del 2 gennaio 1985 potranno portare a termine il rispettivo ciclo secondo i precedenti usi e conseguentemente, qualora consentito, anche in recipienti di materiale diverso. Inoltre l’obbligo dell’invecchiamento in recipienti di legno per il «Marsala superiore» decorrerà dopo tre anni dall’entrata in vigore della legge n. 851, dato che per tale tipo di vino tale prescrizione si configura in termini innovativi.
Per quanto concerne il «Marsala fine», invece, questo ministero, tenuto conto che non è stata espressamente prevista per esso alcuna deroga o disposizione transitoria e considerato che dal disposto dell’articolo 3, paragrafo 2 non risulta l’obbligo dell’invecchiamento in legno, ritiene, in analogia al criterio ispiratore della specifica disposizione relativa al «Marsala superiore», che detto invecchiamento deve decorrere dal momento in cui il prodotto in questione si intende destinato al consumo in quanto tale.
Qualora invece il prodotto in discorso venisse adoperato per la produzione di un «vino aromatizzato all’uovo» o di altre bevande o prodotti, l’invecchiamento, che ai sensi dell’articolo 3 suddetto è ridotto a 4 mesi, potrà effettuarsi anche in recipienti di materiale diverso dal legno.
Più precisamente ai primi quattro mesi di invecchiamento comunque effettuato potranno seguire:
– o l’utilizzazione del «Marsala fine» come prodotto di base (l’invecchiamento è completato);
– o la prosecuzione dell’invecchiamento per altri 8 mesi in recipienti di legno per la destinazione al consumo diretto. Tenuto conto dell’importanza e della complessità degli argomenti trattati dalla presente circolare e considerato che la legge cui essa si riferisce è già entrata in vigore, si pregano le amministrazioni e gli enti in indirizzo di voler dare la massima diffusione alle disposizioni ed ai chiarimenti di cui sopra, in modo che tutti gli operatori interessati ne siano portati tempestivamente a conoscenza al fine di consentire che gli stessi provvedano con ogni attenzione e nei termini previsti agli adempimenti di propria specifica competenza.