Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 15-12-1981
Numero provvedimento: 14433
Tipo gazzetta: Nessuna

Turaccioli di sughero agglomerato.

 

Si fa riferimento alla nota sopra richiamata, con la quale viene posta all’attenzione di questo ministero la questione, emersa di recente, relativa ai turaccioli in sughero agglomerato.

Al riguardo, si ritiene che i turaccioli in questione sembrano rientrare nel tipo già ammesso dalla legge e, pertanto, non necessitino di alcuna autorizzazione.

Infatti, l’articolo 25 del Dpr 12 febbraio 1965 n. 162 - sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti - elenca, tra le chiusure di garanzia dei recipienti contenenti vino, espressamente consentite, anche un «tappo di sughero raso bocca...», senza, peraltro, specificare se tale espressione si riferisca solamente al tappo di sughero monoblocco, oppure anche a quello realizzato con agglomerato di sughero tenuto insieme da un collante. Pertanto, ad avviso di questa amministrazione, l’espressione «tappo di sughero raso bocca» sembra comprendere anche il tappo di sughero agglomerato.

È evidente, però, che il collante impiegato per tenere uniti i vari frammenti di sughero che formano il tappo, deve rispondere ai requisiti previsti dal D.m. 21 marzo 1973, riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti ed utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, e successive integrazioni e modificazioni.