Recante modalità di applicazione del regolamento n. 479/08 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
Modificato dai regg. n. 42/09, n. 702/09 e n. 772/10; rettifica G.u. n. L 139 del 5 giugno 2010; modificato dai regg. n. 314/12, n. 568/12, n. 202/13; rettifica G.u. n. L 139 del 25 maggio 2013; modificato dai regg. n. 519/13, n. 600/13, n. 752/13, n. 994/13, n. 168/14, n. 612/14, n. 614/14, n. 1991/15, n. 38/16, n. 1149/16 e n. 273/18.
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1.
(soppresso, vedi reg. 273/18)
TITOLO II
PROGRAMMI DI SOSTEGNO
Articoli da 2 a 20-quater.
(soppressi, vedi reg. 1149/16)
Articolo 21, 22 e 23.
(soppressi, vedi reg. 273/18)
Articoli da 24 a 37-ter.
(soppressi, vedi reg. 1149/16)
TITOLO III
SCAMBI CON I PAESI TERZI
Articolo da 38 a 54.
(soppressi, vedi reg. 273/18)
TITOLO IV
POTENZIALE PRODUTTIVO
CAPO I
Impianti illegali
Articolo 55.
Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione
1. Le sanzioni previste dall’articolo 85, paragrafo 3 e dall’articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 479/08 sono fissate in modo da sanzionare adeguatamente coloro che hanno violato le pertinenti disposizioni.
Fatte salve, se del caso, le sanzioni eventualmente imposte in precedenza, gli Stati membri fissano le sanzioni previste dall’articolo 85, paragrafo 3 e dall’articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 479/08, in base ai seguenti principi:
a) la sanzione finanziaria di base è pari ad almeno 12.000 euro/ha;
b) gli Stati membri possono aumentare la sanzione in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti considerati.
2. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento n. 479/08:
a) per quanto riguarda gli impianti illegali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta il 1° gennaio 2009;
b) per quanto riguarda gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.
La sanzione è nuovamente applicata ogni 12 mesi a partire dalle date suddette e secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione.
3. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all’articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 479/08 per la prima volta il 1° luglio 2010 per mancata osservanza dell’obbligo di estirpazione e, successivamente, ogni 12 mesi fino al suo adempimento, secondo i criteri fissati al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.
Articolo 56.
Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione
1. Le sanzioni previste dall’articolo 87, paragrafo 2 del regolamento n. 479/08 sono fissate in modo da sanzionare adeguatamente coloro che hanno violato le pertinenti disposizioni.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono imposte se il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ha, secondo i casi:
a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma o se i contratti non coprono l’intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione; oppure
b) non informa la competente autorità, entro il termine specificato all’articolo 57, paragrafo 1, terzo comma, dell’intenzione di procedere alla vendemmia verde oppure se non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde.
3. Gli Stati membri impongono le sanzioni di cui al paragrafo 1:
a) un mese dopo la scadenza del termine stabilito all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione;
b) il 1° settembre dell’anno civile considerato in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde.
4. Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.
Articolo 57.
Non circolazione o distillazione
1. Nel caso di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento n. 479/08, le uve o i prodotti ottenuti dalle uve possono avere soltanto una delle destinazioni seguenti:
a) distillazione esclusivamente a spese del produttore;
b) vendemmia verde, ai sensi della definizione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 479/08, a spese del produttore;
c) consumo familiare; questa possibilità è ammessa solo se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ha.
Nel caso della distillazione di cui al primo comma, lettera a):
– i produttori presentano il contratto di distillazione di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento n. 479/08 entro la fine della campagna viticola in cui prodotti sono stati ottenuti;
– i prodotti ottenuti prima della regolarizzazione dei vigneti a norma dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 479/08 sono soggetti all’obbligo di distillazione.
In caso di ricorso alla vendemmia verde ai sensi del primo comma, lettera b), i produttori preannunciano la loro intenzione alle autorità competenti entro una data che lo Stato membro fissa in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri procedono al controllo della vendemmia verde ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, per agevolare i controlli gli Stati membri possono imporre ai produttori l’obbligo di preannunciare alla competente autorità, entro una data da essi stabilita in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), quale delle opzioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo intendono scegliere.
Gli Stati membri possono anche limitare la scelta dei produttori ad una sola o a due delle opzioni citate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, primo comma.
3. Se il produttore possiede anche vigneti la cui produzione può essere commercializzata, le autorità competenti sono tenute a garantire che i prodotti ottenuti dagli impianti illegali non siano aggiunti ai prodotti commercializzati ottenuti da questi altri vigneti.
Articolo 58.
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo di ogni anno, le superfici per le quali sono state applicate sanzioni e l’importo della sanzione effettivamente riscossa, avvalendosi del modulo riportato nella tabella 1 dell’allegato XIII. Essi comunicano alla Commissione anche le loro disposizioni di diritto interno in merito a tali sanzioni.
Tale obbligo non si applica più agli Stati membri in cui sono stati estirpati tutti gli impianti illegali.
2. Salvo diversa indicazione nelle rispettive tabelle dell’allegato XIII del presente regolamento, le comunicazioni di cui all’articolo 85-quater, paragrafo 3, e all’articolo 188-bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1234/07 si riferiscono alla campagna viticola precedente.
Le comunicazioni annuali sono trasmesse utilizzando le tabelle 3 e 7 dell’allegato XIII del presente regolamento.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no dati regionali nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 59.
Riduzioni imposte agli Stati membri
Se gli Stati membri non comunicano entro i termini stabiliti una qualsiasi delle tabelle, tranne la tabella 2, di cui all’articolo 58, secondo il modulo riportato nell’allegato XIII del presente regolamento, adeguatamente compilata con le informazioni previste agli articoli 85, paragrafo 4, 86, paragrafo 5 e 87, paragrafo 3, del reg. n. 479/08, la loro dotazione per le misure di sostegno di cui all’articolo 7 del reg. n. 479/08 può essere ridotta secondo quanto previsto all’articolo 89, lettera a), del medesimo regolamento. La Commissione può decidere che, in funzione della portata dell’inadempienza, per ogni mese di ritardo a partire dall’inizio della campagna viticola successiva a quella in cui era necessario trasmettere la comunicazione è incamerato un importo che può arrivare all’1% in totale della dotazione dello Stato membro per le misure di sostegno.
CAPO II
Regime transitorio dei diritti di impianto
Articolo 60.
(soppresso, vedi reg. 1149/16)
Articolo 61.
Obblighi di comunicazione degli Stati membri relativi ai diritti di nuovo impianto
Per il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2015 gli Stati membri comunicano entro il 1° marzo 2016 alla Commissione le seguenti informazioni:
a) le superfici totali per le quali hanno concesso diritti di nuovo impianto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 60; e
b) la superficie totale per la quale hanno concesso diritti di nuovo impianto cumulativamente a norma dell’articolo 85-nonies del regolamento n. 1234/07; qualora si siano avvalsi della deroga di cui all’articolo 60, paragrafo 6, del presente regolamento, gli Stati membri comunicano una stima della superficie totale interessata, basata sui risultati delle verifiche compiute.
Per tale comunicazione gli Stati membri compilano la tabella 8 dell’allegato XIII del presente regolamento.
Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no nella comunicazione dati regionali
Articoli 62, 63 e 64.
(soppressi, vedi reg. 1149/16)
Articolo 65.
Riserve di diritti di impianto
1. - 2. - 3. e 4. (soppressi, vedi reg. 1149/16)
5. Per il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2015, gli Stati membri, compilando la tabella 9 dell’allegato XIII, comunicano entro il 1° marzo 2016 alla Commissione le seguenti informazioni:
a) i diritti di impianto versati alle riserve;
b) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva con o senza pagamento di corrispettivo.
Articoli da 66 a 73.
(soppresso, vedi reg. 1149/16)
Articolo 74.
(soppresso, vedi reg. 273/18)
Articolo 75.
(soppresso, vedi reg. 1149/16)
TITOLO V
CONTROLLI NEL SETTORE VITIVINICOLO
Articoli da 76 a 82.
(soppressi, vedi reg. 1149/16)
Articoli da 83 a 95-bis.
(soppressi, vedi reg. 273/18)
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Articoli 96 e 97.
(soppressi, vedi reg. 1149/16)
Articoli da 98 a 102.
(soppressi, vedi reg. 273/18)
Articolo 103.
Abrogazioni e riferimenti
1. I regolamenti n. 1227/00, n. 1623/00, n. 2729/00 e n. 883/01 sono abrogati.
Tuttavia:
a) le corrispondenti disposizioni previste nei regolamenti n. 1227/00 e n. 1623/00 continuano ad applicarsi se e in quanto le misure ammissibili ai sensi del regolamento n. 1493/99 siano state iniziate o intraprese anteriormente al 1° agosto 2008;
b) la tabella 9 dell’allegato del regolamento n. 1227/00 continua ad applicarsi salvo diversa disposizione contenuta in un regolamento di applicazione in materia di etichettatura e presentazione dei vini adottato in virtù dell’articolo 63 del regolamento n. 479/08;
c) l’allegato I del regolamento n. 1623/00 rimane in vigore fino al 31 luglio 2012.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati in virtù del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato XXII.
Articolo 104.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2008.
Tuttavia, l’articolo 2 e il capo III del titolo IV si applicano a decorrere dal 30 giugno 2008.
ALLEGATI da I a VIII-quater
(soppressi, vedi reg. 1149/16)
ALLEGATI da IX a XIII
(soppressi, vedi reg. 273/18)
ALLEGATI XIV e XV
(soppressi, vedi reg. 1149/16)
ALLEGATI da XVI a XXI
(soppressi, vedi reg. 273/18)
ALLEGATO XXII
Tavola di concordanza di cui all’articolo 103, paragrafo 2
1. Regolamento n. 1227/00
| Regolamento n. 1227/00 | Presente regolamento |
| Articolo 3 | Articoli 60 e 61 |
| Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 62 |
| Articolo 4, paragrafi da 2 a 7 | Articolo 63 |
| Articolo 4, paragrafo 8 | Articolo 64 |
| Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 65, paragrafo 1 |
| Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 64 |
| Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 65, paragrafo 2 |
| Articolo 5, paragrafo 5 | Articolo 65, paragrafo 3 |
| Articolo 5, paragrafo 6 | Articolo 65, paragrafo 4 |
| Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 70, paragrafo 1 |
(omissis)