Richiesta di interpretazione della legislazione dell’Unione nel settore vitivinicolo - etichettatura dei vini ottenuti da uve appassite.
Egregio Direttore generale,
La ringrazio della Sua nota del 14 novembre 2013 nella quale si chiedono chiarimenti sull’uso dei termini “appassite” e “leggermente appassite”, e termini equivalenti, in seguito alla nostra nota Ares (2013) 168141 dell’8 febbraio 2013.
Lei desidera ottenere la conferma che:
• il termine “appassimento” può essere utilizzato esclusivamente per vini che appartengono a una DOP o IGP che rispondono alle condizioni previste per poter recare la menzione tradizionale “passito” oppure per vini che appartengono alla categoria “Vino ottenuto da uve appassite” di cui all’allegato VII, parte II, punto 15 del reg. n. 1308/13 del Consiglio,
• i termini “leggermente appassite” ed equivalenti potrebbero essere utilizzati per vini che non rispettano le condizioni di cui sopra, ma che sono prodotti a partire da uve che hanno subito un leggero “appassimento”.
La Sua analisi poggia sul fatto che, a norma della definizione figurante nel medesimo allegato VII, parte II, punto 1, del reg. n. 1308/13 del Consiglio, “Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve” e che le uve fresche, a norma della definizione figurante nell’allegato II, parte IV, punto 4, dello stesso regolamento, sono “il frutto della vite utilizzato nella vinificazione, maturo o anche leggermente appassito, tale da consentire la pigiatura o la torchiatura con gli ordinari mezzi di cantina e da ingenerare una fermentazione alcolica spontanea”.
In questo caso il consumatore non sarebbe indotto in errore ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, lettera c), del reg. n. 607/09.
Mi pregio di informarla che la Sua interpretazione e analisi può essere condivisa dai miei servizi.
Il presente parere è fornito in base ai fatti esposti nel Suo messaggio di posta elettronica del 14 novembre scorso, fermo restando che, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in caso di controversia riguardante il diritto dell’Unione è prerogativa della Corte di giustizia europea fornire un’interpretazione definitiva della legge applicabile dell’Unione.
Distinti saluti.