Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Disciplina della viticoltura, Misure di sostegno
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 20-12-2013
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 06-03-2014
Numero gazzetta: 54
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti n. 1234/07 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

Articolo 1

Finalità

1.            In applicazione dell’art. 103-octodecies del reg. n. 1234/07 del Consiglio e degli articoli 6 e seguenti del reg. n. 555/08 della Commissione, con il presente decreto vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2013/2014 al 2017/2018 e corrispondere gli aiuti previsti.

2.            Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito indicate Regioni e Province autonome, adottano le determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. A tal fine compilano e trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell’Unione Europea - Ex PIUE VIII - settore vitivinicolo, di seguito denominato «Ministero», e ad Agea Coordinamento le schede allegate I e II a decorrere dalla data di adozione del presente decreto.

3.            Le Regioni e le Province autonome, dopo aver inviato al «Ministero» le determinazioni previste al comma 2 del presente articolo, danno applicazione alla misura di ristrutturazione e di riconversione.

 

Articolo 2

Beneficiari

1.            Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino possono beneficiare del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dall’art. 103-octodecies del reg. n. 1234/07 del Consiglio ed agli articoli 6 e seguenti del reg. n. 555/08 della Commissione. Possono, altresì, beneficiare del premio coloro che detengono diritti di reimpianto o autorizzazioni derivanti da questi. Le domande, per beneficiare del premio, sono presentate all’Organismo pagatore competente, secondo le modalità stabilite da Agea Coordinamento. Tali modalità consentono di disporre delle informazioni per inviare alla Commissione europea gli indici di valutazione dell’efficacia della misura come previsto nel piano di sostegno inviato alla Commissione europea il 1° marzo 2013. Agea Coordinamento e gli Organismi pagatori definiscono d’intesa con le Regioni e le Province autonome le modalità applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.

2.         Gli aiuti sono erogati dall’Organismo pagatore competente direttamente al singolo beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

3.            Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, allega alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

 

Articolo 3

Presentazione delle domande

Le Regioni e le Province autonome individuano le categorie di soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di riconversione e ristrutturazione tra:

-              gli imprenditori agricoli singoli e associati;

-              le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;- le cooperative agricole;

-              le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

-              i consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica.

 

Articolo 4

Azioni ammissibili

1.            Le operazioni di riconversione e ristrutturazione ammesse sono:

a)            la riconversione varietale che consiste:

  a1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

  a2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

b)           la ristrutturazione, che consiste:

  b1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

  b2) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

c)            il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l’ordinaria manutenzione.

 Le Regioni e Province autonome possono escludere nei propri bandi la realizzazione di una o più delle sovra elencate operazioni; Le esclusioni sono opportunamente motivate e adottate secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

2.            Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato:

-              utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario;

-              con l’impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie di suo possesso;         - estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto.

                In ogni caso si rispettano le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

3.            Ai sensi dell’art. 6 del reg. n. 555/08, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.

4.            I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. Inoltre, devono essere rispettati i criteri previsti all’art. 103 septvicies del reg. n. 1234/07.

5.            Le Regioni e le Province autonome, possono escludere, nell’ambito dei piani di ristrutturazione e riconversione, l’aiuto alla ristrutturazione o riconversione per determinate forme di allevamento o per determinate varietà. Le scelte sono opportunamente motivate e adottate secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

6.            Le Regioni e le Province autonome stabiliscono il periodo entro il quale tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate. Tale periodo, come previsto all’art. 7, paragrafo 1 del reg. n. 555/08, non può superare i cinque anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto.

 

Articolo 5

Area dell’intervento

1. Le Regioni e le Province autonome, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, possono:

-              definire l’area o le aree dell’intervento;

-              limitare l’intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica.

 

Articolo 6

Modalità tecniche

1.            Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni e Province autonome in conformità all’accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome del 25 luglio 2002.

2.            Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

3.            Il numero minimo di ceppi per ettaro è determinato, in relazione alle diverse forme di allevamento, dalle Regioni e dalle Province autonome.

 

Articolo 7

Superficie minima

1.            La superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una Sau vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.

2.            Le Regioni e le Province autonome possono derogare ai predetti limiti.

 

Articolo 8

Definizione del sostegno

1.            Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

a)            compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;

b)           contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

2.            La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a) del comma 1) può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

-              l’autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni. L’estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l’impianto;

-              una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

                La compensazione delle perdite di reddito non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.

 Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l’azione è realizzata con l’impegno ad estirpare un vigneto.

3.            Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione di cui alla lettera b) del comma 1 è erogato in una delle seguenti forme:

                b1) nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del reg. n. 1083/06, dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;

 b2) in modo forfettario, sulla base dei prezziari regionali e comunque con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del reg. n. 1083/06, tenendo presente quanto disposto dell’art. 8 paragrafo 2 del reg. n. 555/08.

4.            Le Regioni e le Province autonome stabiliscono se l’aiuto è erogato con la modalità indicata al punto b1) o con quella indicata al punto b2) e lo comunicano al Ministero.

5.            Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni e le Province autonome possono elevare gli importi di cui al precedente comma 3, fino al raggiungimento dell’importo medio di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del reg. n. 1083/06, sia che il pagamento avvenga in modo forfettario che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

                Tali zone sono individuate dalle regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri:

-              pendenza del terreno superiore a 30%;

-              altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;       - sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;    - viticoltura delle piccole isole.

6.            I soggetti che beneficeranno dell’aiuto di cui al comma precedente, dovranno impegnarsi ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

7.            In tutti i casi previsti l’aiuto per le spese di ristrutturazione e riconversione non può superare il 50% dei costi effettivi, elevato al 75% nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del reg. n. 1083/06.

8.            Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda.

9.            Le operazioni ammesse sono riportate all’allegato II parte integrante del presente decreto e si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe operazioni contenute nei Programmi di sviluppo rurale.

10.          Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all’art. 75, paragrafo 1), del reg. n. 555/08 della Commissione.

 

Articolo 9

Procedure

1.          Le domande sono presentate all’Organismo pagatore competente secondo modalità e termini che saranno definiti da Agea Coordinamento.

2.        Alle domande ammissibili al finanziamento viene attribuito un punteggio sulla base delle priorità scelte dalla stessa Regione o Provincia autonoma.

 Le Regioni e le Province autonome, nell’assegnazione dei punteggi, privilegiano le domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione relative a superfici ricadenti nelle zone escluse dall’applicazione del regime dell’estirpazione

dei vigneti in conformità all’art. 85 duovicies del reg. n. 1234/07.

 Le Regioni e le Province autonome individuano i criteri di priorità avendo riguardo delle tipologie dei beneficiari e delle caratteristiche dei vigneti, da comunicare al «Ministero» con l’allegato 1, previsto dall’art. 1 del presente decreto.

                I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

 Saranno ammesse a contributo le domande riportate nella graduatoria fino al raggiungimento delle risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

                A parità di punteggio si potrà scegliere di privilegiare i richiedenti più giovani.

3.            Le Regioni e le Province autonome stabiliscono se il contributo è concesso attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori e previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata.

4.            Nel caso di pagamento anticipato dell’aiuto, qualora l’intervento previsto non sia stato effettuato o lo sia stato in modo parziale ai sensi dell’art. 9, paragrafo 2, comma 4 del reg. n. 555/08 e, comunque, in tutti i casi in cui non viene accertato il diritto all’aiuto dell’importo anticipato ed effettivamente pagato, ai fini dello svincolo della garanzia, l’azienda contraente è tenuta a rimborsare l’importo dell’anticipo non riconoscibile all’aiuto maggiorato del 20%.

                Tuttavia, qualora la motivazione del mancato riconoscimento sia dovuta a:

-              ricalcolo dell’importo in conseguenza di prezziari regionali superiori ai costi unitari effettivamente sostenuti;                 - errori dell’Amministrazione;

-              mancati adempimenti per cause di forza maggiore debitamente documentate ai sensi del reg. n. 73/09; l’azienda contraente, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuta a rimborsare l’importo della quota dell’anticipo non riconoscibile all’aiuto maggiorata del calcolo degli interessi - secondo il tasso di interesse legale - calcolati per i giorni a partire dal sessantesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

 Tale ultima modalità di calcolo si applica anche ai casi in cui la differenza tra la superficie su cui sono state realizzate le opere e la superficie per la quale è stato già pagato l’aiuto, possa essere scaturita da errori di stima derivanti dalla mancata considerazione di elementi tecnici non puntualmente valutabili in fase progettuale e sia possibile per l’Ente istruttore accertare che l’impianto effettivamente realizzato conservi la stessa validità tecnico-economica. Tale ulteriore accertamento deve essere effettuato anche sulla base di quanto stabilito nelle Delibere regionali.

5.            Con successivo decreto ministeriale sono, altresì, definiti i termini e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui all’art. 37 ter del reg. 555/08 così come modificato dal reg. n. 752/13.

 

Articolo 10

Pagamento dell’aiuto

1.            Gli Organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento entro la data definita da apposita circolare emanata annualmente dalla stessa, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e, qualora possibile, anche quelle ritenute ammissibili. Agea Coordinamento comunica tempestivamente al «Ministero» ed a ciascuna regione e provincia autonoma l’importo totale e quello relativo a ciascuna Regione e Provincia autonoma.

2.            L’Organismo pagatore liquida le domande accolte secondo tempistica definita con circolare AGEA coordinamento.

 

Articolo 11

Controlli e misure per l’attuazione del programma

1.            I controlli sono effettuati dall’Organismo pagatore competente sulla base delle modalità stabilite da Agea Coordinamento, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell’art. 2.

2.            Le procedure di autorizzazione dei pagamenti sono definite dagli Organismi pagatori secondo criteri indicati da Agea Coordinamento.

3.            Gli Organismi pagatori comunicano entro il 20 novembre di ogni anno ad Agea Coordinamento le operazioni di ristrutturazione e riconversione effettuate compilando l’allegato VIII-bis del reg. n. 555/08. Agea coordinamento trasmette tale comunicazione contestualmente al «Ministero» ed alle Regioni e Province autonome.

4.            L’Agea comunica alla Commissione dell’Unione europea, entro il 1° dicembre di ogni anno, gli elementi previsti nel precitato allegato del reg. applicativo n. 555/08.

 Il presente provvedimento, che abroga il decreto ministeriale 8 agosto 2008 n. 2553, è trasmesso all’Organo di Controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Seguono allegati 

 

 ALLEGATO  I

Regione/Provincia autonoma: ___________________

N.B.: L'asterisco indica i campi la cui compilazione è obbligatoria

Nel caso in cui la Regione/PA definisca più aree di intervento (punto 1.1), compilare la scheda rispetto ad ognuna di esse

1.            SPECIFICHE TECNICHE:    

1.1 Area di intervento *:

-              intero territorio regionale            [  ]

-              altro ______________________________________________________              [  ]

                1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *:           Sì [  ]      No [ ]

-              DOP – IGP previste:        ______________________________________________ - DOP – IGP escluse:                  ______________________________________________

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli      [  ]

- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute          [  ]

- cooperative agricole    [  ]

- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola         [  ]

- consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP           [  ]

(si può barrare più di un campo)

- a cui è riconosciuta una preferenza: 

1.4 Varietà:        ______________________________________________

- previste *:        ______________________________________________

- escluse:             ______________________________________________

- a cui è riconosciuta una preferenza: 

1.5 Forme di allevamento:           ______________________________________________

- previste *:        ______________________________________________

- escluse:             ______________________________________________

- a cui è riconosciuta una preferenza:     ______________________________________________

1.6          Numero minimo di ceppi/ettaro *:

forma di allevamento    _____________________________________ ceppi/ha  ______ forma di allevamento                  _____________________________________ ceppi/ha  ______ forma di allevamento                  _____________________________________ ceppi/ha  ______

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di ______ceppi/ettaro.

 

1.7          Superficie minima:

-              domanda singola [1] *: _____ ha

-              soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata minore o uguale a 1 ha [2] *: _____ ha

-              deroghe specifiche: _____ ha                    motivazione: ________________________________

[1]          comunque non inferiore a 0,5 ettari 

[2]          comunque non inferiore a 0,3 ettari

1.8          Azioni previste *:              

(barrare le caselle corrispondenti alle azioni previste a livello di Regione/Provincia autonoma)

c) riconversione varietale:                          

- estirpazione e reimpianto         [  ]         

- reimpianto con diritto                [  ]         

- reimpianto anticipato [  ]         

- sovrainnesto

d) ristrutturazione:         [  ]         

- estirpazione e reimpianto         [  ]         

- reimpianto con diritto                [  ]         

- reimpianto anticipato [  ]         

- sovrainnesto

e) ricollocazione:             [  ]         

- estirpazione e reimpianto         [  ]         

- reimpianto con diritto                [  ]         

- reimpianto anticipato [  ]         

- sovrainnesto

                [  ]         

f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell’impianto viticolo:            

- modifica del profilo del terreno (pendenza)     [  ]

-              livellamento del suolo

-              trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per permettere l’accesso diretto delle macchine compresa la conversione dei piani di raccordo dei           [  ]

terrazzi

- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di      [  ]

pietra    [  ]

-              messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) 

-              allestimento e miglioramento dell’impianto idrico di soccorso a servizio del        [  ]

vigneto                [  ]

1.9          Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *:   _____ anni

1.10       Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione [3] *: _____ anni

[3]          comunque non superiore a 5 anni

 

2.            PAGAMENTO DEGLI AIUTI:        

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:  

-              metodo forfettario  [4]

% massima [4] *:              ____ % deroghe per zone specifiche [4] (indicare):           

-              ____________________________:                    ____ %

-              ____________________________:                    ____ %

-              ____________________________:                    ____ %

-              sulle spese sostenute [  ]

% massima [4] *:              ____ % deroghe per zone specifiche [4]:                

-              ____________________________:                    ____ %

-              ____________________________:                    ____ %

-              ____________________________:                    ____ %

 [4] comunque non superiore al 50% in generale e al 75% nelle Regioni di convergenza

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:  

-              metodo forfettario   [  ]

                Importo medio [5] *:      ______ euro/ettaro

                Deroghe per zone specifiche [7] (indicare):           

-              ____________________________:                     ______ euro/ettaro

-              ____________________________:                     ______ euro/ettaro

-              ____________________________:                     ______ euro/ettaro

-              sulle spese sostenute   [ ]

                Importo massimo [6] *:                ______ euro/ettaro

                Deroghe per zone specifiche [7] (indicare):           

-              ____________________________:                     ______ euro/ettaro

-              ____________________________:                     ______ euro/ettaro

-              ____________________________:                     ______ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe) 

 [5] comunque non superiore a 13.500 euro/ettaro ovvero 15.000 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza

[6] comunque non superiore a 16.000 euro/ettaro

[7] comunque non superiore a 22.000 euro/ettaro ovvero 24.500 euro/ettaro nelle Regioni di convergenza

2.3 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Importo della perdita di reddito *: ______ euro/ettaro 

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP                                __________________________________      ______ euro/ettaro per IGP                                  __________________________________      ______ euro/ettaro per vino non DOP-IGP          __________________________________      ______ euro/ettaro per forma di allevamento                 __________________________________           ______ euro/ettaro per altra variabile                  __________________________________          ______ euro/ettaro

 (possono essere compilate più righe)

Compensazione per le perdite di reddito [8] *: ______ euro/ettaro

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:  

per DOP                                __________________________________      ______ euro/ettaro per IGP                                  __________________________________      ______ euro/ettaro per vino non DOP-IGP          __________________________________      ______ euro/ettaro per forma di allevamento                 __________________________________           ______ euro/ettaro per altra variabile                  __________________________________          ______ euro/ettaro  (possono essere compilate più righe)

[8]  comunque fino a un massimo di 3 mila euro ad ettaro 2.3 Importo del sostegno ammissibile per ettaro*:

(riportare gli importi, comprensivi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione e dell’indennizzo per le perdite di reddito, con le differenziazioni per tipo di intervento)

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto *:

-              anticipato            [  ]

-              a collaudo           [  ]

  (si possono barrare entrambe le caselle)

 ALLEGATO  II

Elenco delle operazioni finanziate sull’OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1.            OPERAZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL’IMPIANTO

VITICOLO   (B)  : x Operazioni collegate all’impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:

o             estirpazione dell’impianto viticolo           [ ]

o             rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [ ]

o             raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali          [ ]

x             operazioni collegate alla preparazione del terreno dell’impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito: 

o             analisi del suolo                [ ]

o             rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)                [ ]

o             lavorazione profonda (rippatura, scasso)              [ ]

o             aratura                 [ ]

o             erpicatura           [ ] o fresatura    [ ]

o             trattamenti antiparassitari e diserbo      [ ]

o             concimazione organica e minerale

                                [ ]

                                15

x operazioni collegate alla realizzazione o innesto dell’impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

o             squadro dell’impianto   [ ]

o             realizzazione dell’impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del

materiale vegetale)        [ ] o innesto / reinnesto               [ ]

o             messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)               [ ]

o             acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell’impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario)  [ ]

o             cure colturali (spese di allevamento,eliminazione infestanti,etc.)            

[ ]

2.            OPERAZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA “MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL’IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL’IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

x             operazioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell’impianto viticolo: 

                o modifica del profilo del terreno            [ ]

                o             livellamento del suolo

o             trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per             [ ]

                permettere l’accesso diretto delle macchine      [ ]

x             operazioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta: 

o messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di

raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto                                        [ ]

x operazioni collegate alle tecniche di impianto nell’ impianto viticolo ristrutturato: 

o             messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto

                (sostegni)            [ ]

x operazioni collegate all’istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso: 

o             allestimento e miglioramento dell’impianto di irrigazione del

                vigneto                 [ ]

 

3.            OPERAZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti operazioni non sono ammissibili:

x             Semplice sostituzione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell’impianto viticolo, in quanto l’obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l’incremento della competitività x Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso: 

o             Costruzione di schermi 

o             Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;

x Protezione da uccelli per esempio attraverso 

o             Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione  o Macchine per spaventare gli uccelli

o             Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali

x Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione  x Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento  x Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto  x Elevatori

Le Regioni e le Province autonome procedono alla demarcazione tra l’OCM e lo Sviluppo rurale sulla base delle operazioni riportate nel presente allegato al fine di evitare illecite duplicazione di  interventi.