Vino. Documenti accise per la circolazione nazionale con destinazione all’esportazione.
Nell’ultimo periodo, probabilmente a seguito dell’emanazione del decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. 7490 del 02/07/2013 (documenti di accompagnamento prodotti vitivinicoli - MVV), sono sorti dubbi circa i documenti di accompagnamento accise per il vino destinato all’esportazione.
Dalla lettura del predetto decreto, del Testo unico accise (TUA) decreto legislativo 504/95 e s.m.i. e del D.m. n. 153/2001 (Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico e sulle materie prime alcoligene), si rileva che nulla è mutato per quanto attiene i documenti di circolazione accise.
Di conseguenza, in vigenza di aliquota di accisa pari a zero, a parere dello scrivente per la circolazione nazionale di vino, anche se destinato all’esportazione con uscita da dogana italiana senza attraversamento di territori di altri Paesi U.E., non è necessario l’e-AD, documento amministrativo elettronico previsto dall’art. 6 del TUA per la circolazione in sospensione d’accisa. Parimenti, per le stesse movimentazioni, non è obbligatorio il DAS in forza dell’esclusione stabilita dall’art. 30 del TUA. Pertanto, le esportazioni in questione, che possono essere effettuate anche in procedura domiciliata, non sono vincolate alla presenza dell’e-AD o del DAS.
Tali indicazioni non valgono per qualsiasi “prodotto vitivinicolo” o bevanda alcolica, ma sono applicabili solo al vino ed alle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra come definiti rispettivamente dagli articoli 361 e 382 del TUA. Infine, si precisa che qualora sia stato emesso un e-AD o un DAS, tali documenti e l’operazione di esportazione devono essere gestiti secondo le conseguenti regolamentazioni.
1 “Si intendono per:
a) “vino tranquillo” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b), aventi:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purché ottenuti senza arricchimenti e l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione:
b) “vino spumante” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:
1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.”
2 “Si intendono per:
a) “altre bevande fermentate tranquille” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nell’art. 36 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all’art. 34, che abbiano:
1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;
2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;
b) “altre bevande fermentate gassate” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2104 21 10, 2104 29 10 e 2205, non previsti all’art. 36, che soddisfino le seguenti condizioni:
1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a “forma di fungo” tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;
2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;
3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purché l’alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.”