Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Vini Dop e Igp
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 16-12-2013
Numero provvedimento: 65481
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Decreto 11 novembre 2011 - Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento. Chiarimento in merito alla possibilità di richiedere per una partita la certificazione di idoneità analitico e organolettica per due o più tipologie di vini DOP compatibili dal punto di vista tecnico-produttivo e delle caratteristiche organolettiche previste per il consumo dal/i relativo/i disciplinare/i.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta Federazione, con riferimento alle disposizioni di cui al D.m. 11 novembre 2011, ha posto il quesito in merito alla possibilità di richiedere per una stessa partita di vino la certificazione di idoneità analitico e organolettica per due o più tipologie di vini DOP, nel caso in cui lo specifico disciplinare contempli alcune tipologie di prodotti, delle quali una con caratteristiche qualitative più alte e le altre con caratteristiche qualitative inferiori e comunque compatibili tra loro dal punto di vista tecnico-produttivo e delle caratteristiche organolettiche previste per il consumo.

Al riguardo, tenuto conto delle motivazioni sostenute da codesta Federazione, volte ad una semplificazione del procedimento di esecuzione degli esami in questione, nonché alla riduzione dei relativi costi, sia a carico dei produttori che delle competenti strutture di controllo, in particolare al fine di evitare un superfluo nuovo prelievo del campione in caso di rivedibilità o non idoneità della partita relativa alla tipologia qualitativamente più alta, si ritiene condivisile e conforme alle disposizioni del citato D.m. 11 novembre 20 Il la possibilità tecnico-procedurale proposta da codesta Federazione medesima per la richiesta di certificazione in questione, qualora siano fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive stabilite in merito dagli specifici disciplinari di produzione DOP.

Pertanto, qualora un disciplinare di produzione DOP contempli due o più tipologie di prodotti, aventi tra loro i citati requisiti di compatibilità, il produttore può richiedere per una stessa partita di vino la certificazione analitico-organolettica, in maniera opzionale, per due o più tipologie di prodotto, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

-              in sede di richiesta di prelievo del campione devono essere indicate le tipologie per le quali si chiede la certificazione opzionale, in ordine decrescente dal punto di vista qualitativo. A tal fine la relativa modulistica, anche per il successivo iter procedurale, dovrà essere opportunamente adeguata dalla competente struttura di controllo;

-              sulla base della predetta richiesta, qualora la competente struttura di controllo non riscontri l’idoneità, sia dal punto di vista analitico che da quello organolettico, per la tipologia di livello qualitativo più elevato, anziché dar corso ad eventuali procedure di “revisione analisi” o di “rivedibiIità organolettica” per la stessa tipologia, è autorizzata, sulla base della richiesta opzionale del produttore, a procedere per attribuire, qualora sussistano i requisiti, l’idoneità alla tipologia o ad una delle tipologie di livello gerarchico inferiore;

-          da quanto evidenziato al precedente trattino, per la fattispecie opzionale in questione, eventuali procedure di “revisione analisi” o di “rivedibilità organolettica” sono da intraprendere soltanto nei riguardi della tipologia di livello gerarchico inferiore tra quelle dichiarate dal produttore nella relativa richiesta.

Da ultimo, si comunica che la procedura di cui sopra può essere utilmente attivata, sul piano della generalità, anche nei confronti di una medesima partita che possa essere qualificata con tipologie di due o più DOCG o DOC, fatte comunque salve le disposizioni più restrittive degli specifici disciplinari e la compatibilità delle richiamate caratteristiche al consumo e condizioni tecnico-produttive.