Regolamento n. 436/09 - Applicazione in Italia delle disposizioni di cui all’articolo 31.
Al fine di corrispondere alle numerose richieste pervenute, in data 18 gennaio u.s. è stata inviata alla Commissione UE un’apposita nota interpretati va riguardante l’indicazione dell’attestazione di cui all’articolo 31, paragrafo 5 del Regolamento n. 436/2009.
Al riguardo, la Commissione UE ha comunicato quanto segue.
Le disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento n. 436/2009, si applicano solo per iniziativa degli Stati membri e, pertanto, l’attestato lì richiamato si applica solo alle spedizioni di prodotti per i quali è stata adottata un’esplicita disposizione regolamentare dalle autorità nazionali competenti per il controllo di una data denominazione (vedi Champagne).
La Commissione ha poi specificato che quanto richiesto dall’articolo 31 non ha alcuna relazione con la certificazione dei vini attuata a livello nazionale dalle autorità e dagli organismi di controllo italiani nel quadro del sistema di controllo della viticoltura.
Pertanto, allo stato attuale, costituisce mera facoltà degli operatori, che se ne assumono la responsabilità, riportare sul documento di accompagnamento le indicazioni di cui all’articolo 31 del citato regolamento n. 436/2009 relative all’attestazione di DOP o di IGP ed alla certificazione dell’annata di raccolta e/o della (delle) varietà di uve da vino.
Tale facoltà riguarda, indistintamente, la spedizione sia di prodotti confezionati che allo stato sfuso ed i trasporti destinati sia al mercato interno che estero.