Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 15-03-2013
Numero provvedimento: 3970
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Applicazione degli artt. 24 e 31 del regolamento n. 436/09. Chiarimenti.

Si fa riferimento alle note prot. n° 17213 del 20 dicembre 2012 e prot. n. 893 del 21 gennaio c.a. di questo Ispettorato, concernenti l’oggetto e, in particolare, l’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2013, degli articoli 24, paragrafo 1, lettera b), e 31 del reg. n. 436/09 (cosi come innovati, rispettivamente, dall’art. 2, punto n. 3) e n. 7), del reg. n. 314/12). AI riguardo, si fa presente che la competente Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, con nota prot. n. 2143 del 14 marzo 2013, ha comunicato l’avviso espresso dalla Commissione europea in ordine a quanto rappresentato nella specifica nota interpretativa formulata dalla predetta Direzione generale.

In particolare, è stato chiarito che “... costituisce mera facoltà degli operatori, che se ne assumono la responsabilità, riportare sul documento di accompagnamento le indicazioni di cui all’articolo 31 del citato regolamento n. 436/09 relative all’attestazione di DOP o di IGP ed alla certificazione dell’annata di raccolta e/o della (delle) varietà di uve da vino. Tale facoltà riguarda, indistintamente, la spedizione sia di prodotti confezionati che allo stato sfuso ed i trasporti destinati sia al mercato interno che estero.

Per quanto sopra, deve intendersi superata ogni diversa indicazione in materia fornita con le precedenti, citate note circolari.