Disposizioni nazionali di attuazione del reg. n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli.
Articolo 1.
Norme generali
1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste dall’allegato XV-bis del reg. n. 1234/07 per la campagna 2012/2013 e seguenti, nonché dal regolamento della Commissione n. 606/09, in materia di arricchimento di taluni prodotti vitivinicoli.
2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
«Ministero» il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
«Regioni»: le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;
«ICQRF»: il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari - via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;
«Ufficio periferico»: l’ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio, ove è posto lo stabilimento presso il quale vengono effettuate le operazioni di arricchimento.
Articolo 2.
Autorizzazioni
1. Le Regioni autorizzano l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati dall’allegato XV-bis, sezione A, paragrafo 1, del regolamento 1234/07, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengono la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.
2. I provvedimenti autorizzatori contengono:
il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l’arricchimento; il riferimento all’entità del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. Le regioni stabiliscono, ai sensi dell’allegato XV-bis, sezione B, paragrafo 7, lettera b), del reg. n. 1234/07, le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall’arricchimento.
4. Le regioni autorizzano, ai sensi dell’allegato II, sezione A, paragrafo 4, del reg. n. 606/09, l’arricchimento della partita (cuvee) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando le zone e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico.
5. Copia dei provvedimenti di autorizzazione e di deroga sono inviati all’«Ufficio periferico», all’«ICQRF» e al «Ministero» che provvede alla loro trasmissione ad eventuali altre amministrazioni interessate.
Articolo 3.
Dichiarazioni e comunicazioni
1. Le dichiarazioni all’«Ufficio periferico» previste nell’art. 4 del presente decreto possono essere effettuate solo successivamente all’emanazione delle autorizzazioni delle regioni di cui all’art. 2, tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica certificata (PEC).
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono numerate progressivamente per ciascuna campagna vitivinicola.
3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 e delle comunicazioni di cui al comma 5 fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la data e l’ora di ricezione presso l’«Ufficio periferico» mentre se inviate tramite fax fa fede la data e l’ora di spedizione risultante dalle ricevute, qualora l’ufficio medesimo non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.
4. Fatto salvo l’art. 5, coloro che hanno presentato all’«Ufficio periferico» le dichiarazioni di cui al comma 1 ed intendano variare uno o più elementi, presentano una nuova dichiarazione conformemente ai termini ed alle modalità indicate nel presente decreto. La nuova dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono richiamati il numero progressivo e la data di redazione.
5. Coloro che intendano variare solo la quantità del prodotto che sarà sottoposto ad arricchimento presentano una comunicazione di variazione, preventivamente all’effettuazione dell’operazione. La comunicazione di variazione è considerata un’integrazione della dichiarazione originaria di cui sono richiamati il numero progressivo e la data di redazione ed è inoltrata all’«Ufficio periferico» con le stesse modalità indicate al comma 1.
Articolo 4.
Disposizioni amministrative relative all’arricchimento
1. Chiunque effettua operazioni di arricchimento presenta una dichiarazione preventiva, redatta per iscritto su modello conforme a quello di cui all’allegato I, che perviene all’«Ufficio periferico» entro e non oltre il secondo giorno precedente quello previsto per l’operazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, che può riferirsi ad una o più operazioni, contiene:
a) le indicazioni elencate all’art. 12, paragrafo 2, del reg. n. 606/09;
b) il codice fiscale della ditta che procede all’operazione di arricchimento;
c) il numero progressivo con il quale l’operazione di arricchimento sarà annotata sul registro, ai sensi dell’art. 41 del reg. n. 436/09;
d) la quantità del prodotto vitivinicolo che sarà sottoposto ad arricchimento;e) la data di redazione;
f) la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è obbligatoria per chiunque:
ottiene mosto concentrato ovvero anche mosto concentrato rettificato nello stesso stabilimento nel quale sono poste in essere le operazioni di arricchimento mediante l’aggiunta di tali prodotti ai prodotti a monte del vino; effettua operazioni di arricchimento contestualmente all’utilizzo di saccarosio e alcol nella preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche dei prodotti definiti dal reg. n. 1601/91, in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne è consentito l’impiego; tuttavia, in tal caso, può essere presentata solamente la dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 82/06, purchè quest’ultima contenga gli stessi elementi elencati ai commi 1 e 2;
effettua l’arricchimento della cuvee; tuttavia, qualora questa operazione sia effettuata mediante aggiunta di saccarosio in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne è consentito l’impiego, può essere presentata solamente la dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 82/2006, purché quest’ultima contenga gli stessi elementi elencati ai commi 1 e 2; effettua la concentrazione parziale a freddo dei vini.
4. In attuazione dell’art. 12, paragrafo 3, del reg. n. 606/09, chiunque, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 3, effettua operazioni di arricchimento dei prodotti a monte del vino sia mediante l’aggiunta di mosto concentrato ovvero di mosto concentrato rettificato, sia con il metodo della concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa, può, in alternativa a quanto previsto al comma 1, presentare una o più dichiarazioni preventive valide per un determinato periodo da effettuare, comunque, entro il 31 dicembre di ciascuna campagna vitivinicola. La dichiarazione, redatta per iscritto su modello conforme a quello di cui all’allegato II, perviene all’«Ufficio periferico» entro e non oltre il secondo giorno precedente quello in cui avrà luogo la prima operazione.
5. La dichiarazione di cui al comma 4 contiene:
a) le indicazioni elencate all’art. 12, paragrafo 2, del reg. n. 606/09, fatta eccezione per la data e l’ora di inizio dell’operazione;
b) il codice fiscale della ditta che procede all’operazione di arricchimento;
c) il periodo di validità della dichiarazione;
d) la data di redazione;
e) la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.
Articolo 5.
Cause di forza maggiore
1. In attuazione dell’art. 12, paragrafo 4, del reg. n. 606/09, la presentazione di una nuova dichiarazione, in conseguenza dell’impossibilità di procedere all’operazione di arricchimento al momento previsto per cause di forza maggiore: è subordinata alla comunicazione all’«Ufficio periferico», entro il giorno previsto per l’operazione di arricchimento, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 47, paragrafo 1, del Dpr. n. 445/00, concernente i fatti, stati e qualità che configurano la sussistenza di cause di forza maggiore atte ad impedire lo svolgimento o il completamento dell’operazione di arricchimento; è effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4.
Articolo 6.
Iscrizioni sui registri vitivinicoli
1. Sul registro degli arricchimenti, oltre alle indicazioni previste dall’art. 41, paragrafo 2 ed in applicazione dell’art. 47, paragrafo 1, lettera j), del reg. n. 436/09, devono essere indicati:
il numero progressivo di registrazione dell’operazione; il numero progressivo e la data di ricezione della dichiarazione preventiva presentata all’Ufficio periferico; il riferimento al numero progressivo del registro di carico e scarico in cui viene iscritta l’operazione di scarico del quantitativo del prodotto da arricchire e, se del caso, del mosto concentrato ovvero del mosto concentrato rettificato utilizzato, nonché quella contestuale di carico del quantitativo di prodotto arricchito sul relativo conto distinto; il titolo alcolometrico volumico totale ed il montegradi del prodotto da arricchire; il titolo alcolometrico volumico totale ed il montegradi del mosto concentrato ovvero del mosto concentrato rettificato, qualora utilizzati; il montegradi ed il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto arricchito; l’aumento del titolo alcolometrico volumico totale e l’aumento o la diminuzione di volume del prodotto arricchito, rispetto a quello da arricchire, risultanti dall’operazione.
2. Ai sensi dell’art. 12, paragrafi 6, del reg. n. 606/09, le iscrizioni sui registri sono effettuate prima dell’operazione nei casi in cui la dichiarazione è presentata con le modalità previste all’art. 4, comma 4.
Articolo 7.
Entrata in applicazione e abrogazioni
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, dall’entrata in vigore, a decorrere dalla campagna 2012/2013.
2. (omissis)
3. È abrogato il decreto ministeriale 8 agosto 2008 citato nelle premesse.
