Organo: Governo
Categoria: Vino biologico
Tipo documento: Decreto legislativo
Data provvedimento: 17-03-1995
Numero provvedimento: 220
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 05-06-1995
Numero gazzetta: 129
Data aggiornamento: 01-01-1970

Attuazione degli articoli 8 e 9 del reg. n. 2092/91 in materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

Articolo 1.

Autorità per il coordinamento

1.  Il ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali è l’autorità preposta al controllo e al coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l’applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento del Consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche e integrazioni.

 

Articolo 2.

Comitato di valutazione degli organismi di controllo

1. È istituito presso il ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, con il compito di esprimere pareri in merito all’adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo di cui all’articolo 3, e di revoca totale o parziale dei medesimi.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è formato da nove componenti, nominati con decreto del ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti tra funzionari del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, tre funzionari designati rispettivamente dai ministri dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, della Sanità, del Commercio con l’estero, tre designati dalla Conferenza dei presidenti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

3. Al fine di esprimere il parere previsto al comma 1, il Comitato è integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e province autonome in cui il richiedente ha dichiarato di essere presente, ai sensi dell’allegato II, parte I, punto 6.

4. Il presidente e il segretario del Comitato sono nominati tra i rappresentanti del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali. Il segretario del Comitato cura l’invio ai componenti di cui ai commi 2 e 3 dell’ordine del giorno e della relativa documentazione.

 

Articolo 3.

Organismi autorizzati

1. Gli organismi che intendono svolgere il controllo sulle attività della produzione agricola, della preparazione e dell’importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell’agricoltura biologica, presentano la relativa istanza al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell’allegato I al presente decreto legislativo. Il ministro si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, ne è data comunicazione al richiedente, indicandone i motivi. In tal caso il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.

2. L’autorizzazione è subordinata, oltre che all’accertamento della regolarità o completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento n. 2092/91, e successive modifiche e integrazioni, per esercitare l’attività di controllo, e di quelli indicati negli allegati I e II al presente decreto legislativo.

3. Gli organismi di controllo sono autorizzati con decreto del ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all’articolo 2. Gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale.

 

Articolo 4.

Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati

1.  Gli organismi di controllo autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento n. 2092/91, e successive modifiche e integrazioni, e a quelli elencati nell’allegato III al presente decreto legislativo.

2. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

3. Ciascuna regione e provincia autonoma, all’esito dei controlli di cui al comma 2, propone la revoca dell’autorizzazione qualora sia emerso che l’organismo non risulta più in possesso dei requisiti sulla base dei quali l’autorizzazione è stata concessa, ovvero nei casi previsti dall’articolo 9, comma 6, lettera d), del regolamento n. 2092/91.

4. La revoca dell’autorizzazione può riguardare anche una sola delle strutture, sempre che l’organismo di controllo risulti ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti con riferimento alle restanti strutture. 5.  La revoca dell’autorizzazione è disposta con la procedura di cui all’articolo 3, comma 3.

 

Articolo 5.

Controllo sugli operatori

1. Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano-tipo, predisposto annualmente dall’organismo stesso. Il piano è trasmesso entro il trenta novembre di ciascun anno per l’attività relativa all’anno successivo, alle regioni e alle province autonome interessate e al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, che d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, può formulare rilievi e osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. L’organismo di controllo è tenuto a svolgere la propria attività secondo il piano predisposto, tenendo conto delle modifiche eventualmente apportate su richiesta del ministero.

2. L’organismo autorizzato rilascia la certificazione, a seguito delle ispezioni di esito favorevole, ai sensi dell’allegato IV.

 

Articolo 6.

Operatori

1. Gli operatori che producono o preparano i prodotti indicati all’articolo 1 del regolamento n. 2092/91, sono tenuti a notificare l’inizio delle attività, ovvero il loro prosieguo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni e alle province autonome nel cui territorio è ubicata l’azienda. La notifica, sottoscritta con firma autenticata dell’operatore responsabile, è effettuata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, utilizzando i modelli di cui all’allegato V, punto 1. Copia della notifica è trasmessa, in pari data, all’organismo di controllo autorizzato, cui l’operatore fa riferimento.

2. Gli operatori che svolgono attività di importazione sono tenuti a inviare notifica di tale attività al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali. Copia della notifica è trasmessa, in pari data, all’organismo di controllo autorizzato cui l’operatore fa riferimento.

3. Nel caso di importazioni relative a prodotti provenienti da Paesi terzi non in regime di equivalenza, gli operatori sono tenuti ad inviare al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, la notifica di cui all’allegato V, punto 5, al fine dell’esame delle condizioni di idoneità e del rilascio della relativa autorizzazione.

 

Articolo 7.

Modulistica

1.  Le notifiche dell’attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell’attività di produzione e i registri aziendali sono redatti in conformità ai modelli di cui all’allegato V, punti da 1 a 5.

 

Articolo 8.

Elenchi regionali

1. Le regioni e le province autonome istituiscono gli elenchi degli operatori dell’agricoltura biologica, distinti in tre sezioni: «produttori agricoli», «preparatori», e «raccoglitori dei prodotti spontanei».

2. La sezione relativa ai prodotti agricoli si articola in: «aziende biologiche», «aziende in conversione» e «aziende miste».

3. Rientrano nella categoria dei preparatori gli operatori che esercitano la propria attività utilizzando prodotti provenienti da aziende ad agricoltura biologica, le cui produzioni sono già certificate.

4. Al fine di costituire l’elenco nazionale di cui all’articolo 9, le regioni e le province autonome, entro il trentuno marzo di ogni anno, comunicano al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali gli elenchi degli operatori iscritti agli elenchi regionali, nonché i relativi aggiornamenti.

5. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che hanno effettuato la notifica ai sensi dell’articolo 6 e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo autorizzati.

6.  Gli elenchi regionali sono pubblici.

 

Articolo 9.

Elenchi nazionali

1. È istituito, presso il ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali, l’elenco nazionale degli operatori dell’agricoltura biologica.

2. L’elenco di cui al comma 1 è articolato in quattro sezioni e ne fanno parte, oltre agli operatori iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8, gli importatori.

3. È istituito presso il ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali l’elenco degli organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente decreto.

4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.

 

Articolo 10.

Norme finali

1. Con decreto del ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i ministri dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, della Sanità e del Commercio con l’estero, sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede alla modifica e alle integrazioni degli allegati al presente decreto.

2. Il presente decreto legislativo entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana a eccezione degli articoli 2, 3, 4 e 9, comma 3, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.