Regolamento n. 473/02 della Commissione del 15 marzo 2002 che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull’impiego dei composti di rame.
Con regolamento n. 473/02 del 15 marzo 2002, la Commissione ha approvato le modifiche agli allegati I, II e IV del reg. n. 2092/91 del Consiglio.
Il regolamento approvato disciplina, in particolare, il periodo di conversione e le condizioni di impiego dei prodotti a base di rame.
Relativamente al periodo di conversione, due sono gli elementi che vengono precisati: la data di decorrenza dell’inizio di tale periodo e le condizioni di riduzione dello stesso.
La proposta di regolamento comporta l’adozione di disposizioni per l’attuazione della disciplina sul territorio nazionale. Nel merito occorre definire: il riscontro della data di notifica dell’inizio delle attività di produzione, l’individuazione dell’autorità competente e l’iter istruttorio per la concessione dell’autorizzazione alla riduzione o al prolungamento del periodo di conversione.
Per quanto attiene alla determinazione del momento di inizio del periodo di conversione, la data, di questo, sarà quella della sottoscrizione della notifica da parte dell’operatore che dovrà coincidere con la data del timbro postale della raccomandata a.r. con la quale il produttore trasmette la notifica stessa alle regioni o province autonome competenti per territorio ed all’organismo di controllo di riferimento ai sensi del decreto legislativo n. 220/95.
Per quanto riguarda l’autorità competente con la quale l’organismo di controllo dovrà concordare la riduzione o il prolungamento del periodo di conversione (punti 1.2 e 1.3 dell’allegato I, parte A, del reg. n. 2092/91 come modificati dalla proposta in oggetto), questa voce viene individuata nelle regioni e province autonome competenti per territorio.
Premesso quanto sopra, le modalità da seguire per il rilascio dell’autorizzazione alla riduzione o al prolungamento del periodo di conversione sono le seguenti:
– il produttore dovrà richiedere all’organismo di controllo la riduzione del periodo di conversione;
– l’organismo di controllo, esaminata la richiesta, ove ricorrano le condizioni per il proseguimento dell’iter, presenta all’amministrazione regionale o alla provincia autonoma interessata una relazione dettagliata sulla situazione aziendale che giustifichi la riduzione del periodo di conversione;
– la regione o la provincia autonoma, esaminata la relazione dell’organismo di controllo ed eseguiti gli accertamenti che riterrà opportuni, formula il proprio parere;
– l’organismo di controllo sulla base del suddetto parere potrà concedere o negare al produttore la riduzione del periodo di conversione.
Nel caso di prolungamento del periodo di conversione l’organismo di controllo trasmette alla regione una relazione opportunamente documentata per il necessario parere e successiva comunicazione al produttore.
Per quanto attiene alle condizioni d’impiego del rame, il regolamento opera una distinzione tra colture annuali e colture perenni.
Per le colture annuali consente l’uso, fino al 31 dicembre 2005, del limite massimo di 8 kg/ha/anno e dal 1º gennaio 2006 del limite massimo di 6 kg/ha/anno.
In deroga a quanto sopra per le colture perenni si può adottare un limite d’impiego complessivo che nel quinquennio 23 marzo 2002 / 31 dicembre 2006 non dovrà superare la misura di 38 kg/ha, mentre nei quinquenni successivi il limite massimo è determinato come riportato in allegato.
Al riguardo, le regioni e le province autonome possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio, e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga prevista dalla proposta di regolamento in oggetto od in alternativa attestarsi sull’impiego di 8 kg/ha per anno fino al 31 dicembre 2005, e di 6 kg/ha per anno dal 1º gennaio 2006.
Per consentire a quest’amministrazione di comunicare alla Commissione Ue entro il 30 giugno 2002, ai sensi dell’art. 2 del regolamento in esame, le misure adottate sull’utilizzazione della deroga di cui sopra, le singole amministrazioni regionali e delle province autonome dovranno, a loro volta, comunicare a questo Ministero, entro il 31 maggio 2002, le misure prese nei territori di propria competenza.
Per ottemperare inoltre alle disposizioni di cui al citato art. 2 del regolamento in questione, che prevede la presentazione da parte degli Stati membri, entro il 31 dicembre 2004, di una relazione sull’applicazione dei risultati delle misure adottate sull’utilizzo dei prodotti rameici dall’entrata in vigore del regolamento in esame, gli organismi di controllo e le regioni e province autonome dovranno provvedere a quanto di seguito indicato.
Gli organismi di controllo che hanno il compito di riconoscere la necessità dell’impiego dei prodotti rameici dovranno comunicare alle regioni e alle province autonome competenti per territorio le autorizzazioni concesse (kg/ha/anno) per tipologia di coltura ed area territoriale.
Tali comunicazioni dovranno essere fatte entro il 31 dicembre per gli anni 2002 e 2003 ed entro il 31 ottobre per l’anno 2004.
Le regioni e province autonome dovranno provvedere al rilevamento dei «quantitativi effettivamente richiesti durante ogni periodo di coltivazione» a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento.
Sulla base dei dati ottenuti dal monitoraggio di cui sopra, relativo agli impieghi in agricoltura biologica, nonché sulla base dei dati ricevuti dagli organismi di controllo, le regioni e le province autonome provvedono ad inviare a questo Ministero una relazione sulle necessità di impiego del rame per tipologia colturale e per aree territoriali di riferimento, entro il 30 novembre 2004.
ALLEGATO I
Modalità di impiego del rame nel caso di utilizzazione della deroga
Dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 l’impiego di rame non dovrà superare i 36 kg/ha.
Dal 1º gennaio 2004 al 31 dicembre 2008 l’impiego di rame non dovrà superare i 34 kg/ha.
Dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 l’impiego di rame non dovrà superare i 32 kg/ha.
Dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 l’impiego di rame non dovrà superare i 30 kg/ha.
Per tutti gli anni successivi l’impiego di rame non dovrà superare il limite di 30 kg/ha ogni 5 anni.
ALLEGATO II
(omissis)