Regolamento recante norme per l’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati.
Articolo 1.
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento, per «regolamento della Ce» si intende il regolamento n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 198 del 22 luglio 1991.
2. Il presente regolamento detta norme per assicurare, nell’ambito delle competenze del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, l’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni del regolamento della Ce riguardanti i prodotti agricoli vegetali non trasformati ed i prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo.
Articolo 2.
Autorità competente
1. Al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste – Direzione generale della produzione agricola, devono essere effettuate le notifiche, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento della Ce, per le attività di produzione con metodo biologico di prodotti agricoli vegetali non trasformati e di prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo, che rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico.
2. La Direzione generale della produzione agricola:
a) cura la tenuta dell’elenco, previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento della Cee, degli operatori che effettuano le notifiche di cui al comma 1;
b) provvede a trasmettere alla Commissione delle Comunità europee i dati e la relazione di cui all’articolo 15 del regolamento della Ce, entro i termini ivi fissati.
Articolo 3.
Indicazioni di conformità
1. I prodotti agricoli vegetali non trasformati e quelli del comparto vitivinicolo ed olivicolo, che rechino o siano destinati a recare indicazioni relative al metodo di produzione biologico, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento della Ce, sono sottoposti al controllo di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento della Ce, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Sull’etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 va apposta l’indicazione aggiuntiva di conformità «Agricoltura biologica - Regime di controllo Cee», prevista dall’allegato V del regolamento della Ce.
3. Con successivo regolamento, emanato dal ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, saranno determinate le caratteristiche tecniche delle etichette sulle quali va apposta l’indicazione aggiuntiva di conformità di cui al comma 2.
Articolo 4.
Comunicazione dell’attività produttiva
1. Chi produce beni agricoli vegetali non trasformati o prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo, qualora intenda indicare sulle relative etichette il metodo di produzione biologica, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento della Ce, deve comunicare l’inizio dell’attività produttiva al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste – Direzione generale della produzione agricola. La comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi indicati nell’allegato IV del regolamento della Ce.
Articolo 5.
Organismi associativi di controllo
1. Il controllo di cui all’articolo 9 del regolamento della Ce ed al relativo allegato III è effettuato da associazioni o consorzi di produttori e di operatori del settore dell’agricoltura biologica, autorizzati dal ministro dell’Agricoltura e delle Foreste e denominati, agli effetti del presente regolamento, «organismi associativi».
2. L’organismo associativo esercita l’attività di controllo sulla base di una richiesta, formulata da un proprio associato o da un produttore non associato, contenente gli elementi indicati nell’allegato IV del regolamento della Ce. La richiesta di controllo può essere altresì formulata dal ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
3. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di controllo deve essere proposta dall’organismo associativo al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste - Direzione generale della produzione agricola. Essa deve essere sottoscritta, con firma autenticata, dalla persona incaricata di rappresentarlo e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) dalla copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, contenenti la determinazione delle modalità di accesso, della facoltà di recesso e dei casi di esclusione degli associati;
b) la documentazione da cui risulti l’analitica indicazione delle risorse di personale qualificato e delle dotazioni amministrative e tecniche di cui l’organismo associativo dispone, nonché l’eventuale precedente esercizio di attività nel settore della produzione agricola biologica;
c) dai disciplinari di produzione, anche riferiti a specifiche tipologie di prodotti e di condizionamento dei prodotti stessi, al cui rispetto si impegnano i produttori sottoposti al controllo, sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dal regolamento della Ce;
d) dalla previsione della definizione degli oneri finanziari connessi all’esercizio del controllo, compresi quelli relativi alla stampa delle etichette recanti l’indicazione aggiuntiva di conformità di cui all’articolo 3, comma 2, del presente regolamento ed al corrispettivo dovuto dai produttori per i servizi richiesti e prestati;
e) dall’atto di impegno dell’organismo associativo a consentire l’accesso, nei propri uffici ed impianti, a personale del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste appositamente incaricato di effettuare ispezioni e controlli diretti ad accertare che l’organismo associativo stesso sia in grado di esercitare la propria attività, secondo i criteri di obiettività ed efficienza indicati nell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento della Ce;
f) dell’atto di impegno a mantenere la segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell’esercizio dell’attività di controllo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, lettera h), del regolamento della Ce;
g) dall’elenco dei produttori ed operatori aderenti, con l’indicazione della localizzazione e dell’ampiezza delle rispettive aziende.
4. Coloro che rappresentano o amministrano l’associazione:
a) non devono aver riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640 bis del codice penale, ovvero condanne che importino l’interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni;
b) non devono essere sottoposti a una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o essere soggetti alle disposizioni dell’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’articolo 20 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
c) non devono essere stati dichiarati falliti né devono avere in corso procedure concorsuali.
5. Il requisito dell’idoneità morale di cui al comma 4 è comprovato a mezzo:
a) del certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;
b) della certificazione prevista dall’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall’articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall’articolo 20 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
c) del certificato della cancelleria del competente tribunale dal quale risulti che il richiedente non è assoggettato ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di data non anteriore a tre mesi.
6. Il requisito dell’idoneità morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.
7. Il ministro dell’Agricoltura e delle Foreste provvede sulla domanda di autorizzazione entro il termine di novanta giorni, decorrente dal ricevimento di essa, tenendo conto degli elementi indicati dall’articolo 9 del regolamento della Ce. Ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne è data comunicazione all’organismo associativo, indicandone le ragioni. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
8. L’autorizzazione è revocata, sentiti gli interessati, con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste quando venga a mancare uno dei requisiti di idoneità morale prescritti nel precedente comma 4, nonché quando si verifichino le condizioni previste dall’articolo 9, paragrafo 6, lettera d), del regolamento della Ce, e cioè:
a) sia omessa la comunicazione delle informazioni richieste dal ministero dell’Agricoltura e delle Foreste o allo stesso dovute nell’ambito dell’esercizio dei poteri di vigilanza, nonché sia rifiutato l’accesso ai propri uffici ed impianti al personale appositamente incaricato, ai sensi del comma 3, lettera e), del presente articolo;
b) vengano meno le risorse di personale qualificato e le dotazioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo nonché sia rifiutato immotivamente l’adeguamento del piano-tipo di controllo annuale alle osservazioni formulate dal ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, ai sensi del successivo articolo 6, comma 1;
c) vengano meno il dovere di obiettività e di efficienza nell’espletamento dei controlli nonché il dovere di segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell’esercizio dell’attività di controllo, di cui al comma 3, lettera f, del presente articolo;
d) non si provveda a dare immediata comunicazione al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste delle violazioni commesse dai produttori, ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, lettera c.
Articolo 6.
Modalità dei controlli
1. I controlli previsti dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento della Ce e dal relativo allegato III, sono effettuati secondo un piano-tipo predisposto, annualmente, dall’organismo associativo autorizzato. Il piano è trasmesso, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l’attività relativa all’anno successivo, al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste - Direzione generale della produzione agricola, che può formulare rilievi ed osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento del piano-tipo. L’organismo associativo deve svolgere la propria attività di controllo tenendo conto di quanto è contenuto nel piano-tipo e di quanto il ministero abbia eventualmente disposto in sede di sua approvazione.
2. All’esecuzione dei controlli di cui al comma 1 hanno facoltà di partecipare rappresentanti designati da associazioni di consumatori, organizzate a livello nazionale, regionale o provinciale, ed iscritte in apposito elenco tenuto dal ministero dell’Agricoltura e delle Foreste - Direzione generale della produzione agricola.
3. Gli organismi associativi autorizzati di cui all’articolo 5 del presente regolamento devono informare tempestivamente una delle associazioni di consumatori di cui al comma 2 della data e del luogo del controllo che intendono effettuare, invitando l’associazione medesima a designare un proprio rappresentante per assistere all’attività di controllo.
4. La relazione d’ispezione prevista nell’allegato III del regolamento della Ce, contenente le eventuali osservazioni del rappresentante delle associazioni dei consumatori, deve essere sottoscritta anche dal rappresentante medesimo. La relazione deve essere conservata agli atti dell’organismo associativo e tenuta a disposizione del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste per le finalità previste dall’articolo 5, comma 3, lettera e), del presente regolamento. Qualora al controllo non abbia partecipato alcun rappresentante di associazioni di consumatori, alla relazione d’ispezione deve essere allegata la prova documentale della richiesta di designazione del rappresentante predetto.
5. Il rappresentante delle associazioni di consumatori che partecipa all’esecuzione dei controlli è tenuto al segreto sulle informazioni e sui dati acquisiti nell’esercizio della relativa attività, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, lettera b), del regolamento della Ce.
Articolo 7.
Elenco delle associazioni di consumatori
1. L’elenco delle associazioni di consumatori di cui all’articolo 6, comma 2, è istituito entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La domanda per l’iscrizione nell’elenco delle associazioni di consumatori deve essere proposta dall’associazione di consumatori al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste - Direzione generale della produzione agricola. Essa deve essere sottoscritta, con firma autenticata, dalla persona incaricata di rappresentarla e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) da copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, contenente la determinazione delle modalità di accesso, delle facoltà di recesso e dei casi di esclusione degli associati;
b) dalla documentazione idonea a comprovare il grado di rappresentatività dell’associazione.
3. Chi rappresenta o amministra l’associazione deve essere in possesso del requisito dell’idoneità morale, di cui al precedente articolo 5, comma 4, da comprovare mediante i documenti indicati nel comma 5 dello stesso articolo 5.
4. Il ministro dell’Agricoltura e delle Foreste provvede sulla domanda di iscrizione nell’elenco entro il termine di novanta giorni, decorrente dal ricevimento di essa, tenendo conto degli elementi indicati dall’articolo 9 del regolamento della Ce. Ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne è data comunicazione all’associazione, indicandone le ragioni.
5. La cancellazione dall’elenco è disposta, sentiti gli interessati, con decreto del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, nel caso di perdita del requisito di idoneità morale da parte della persona indicata nel comma 2 e nel caso di violazione dell’obbligo di segretezza di cui all’articolo 6, comma 5.
Articolo 8.
Obblighi degli organismi associativi
1. Gli organismi associativi autorizzati, di cui all’articolo 5 del presente regolamento, oltre che all’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 1, sono tenuti:
a) a stampare i contrassegni contenenti l’indicazione di conformità «Agricoltura biologica – Regime di controllo Cee», secondo le caratteristiche tecniche indicate nel regolamento ministeriale di cui all’articolo 3, comma 3, del presente regolamento;
b) a distribuire tali contrassegni ai produttori, nelle quantità da essi richieste, in base al programma di produzione di cui all’allegato III, lettera A, n. 3, del regolamento della Ce;
c) a dare immediatamente comunicazione al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste - Direzione generale della produzione agricola, anche a mezzo telegramma, delle violazioni commesse dai produttori, affinché il ministero possa esercitare i poteri sanzionatori previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento della Ce;
d) a trasmettere, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 8, lettera b), del regolamento della Ce al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’elenco dei produttori che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, hanno effettuato la richiesta di cui all’articolo 5, comma
2, del presente regolamento;
e) a trasmettere annualmente, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 8, lettera b), del regolamento della Ce, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione dettagliata sull’attività esercitata, sui controlli eseguiti e sui provvedimenti adottati; f) a comunicare, su richiesta del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste - Direzione generale della produzione agricola, tutte le informazioni ed a fornire tutta la collaborazione richiesta, oltre a consentire l’accesso di cui all’articolo 5, lettera e), del presente regolamento.
Articolo 9.
Poteri del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste
1. Il ministero dell’Agricoltura e delle Foreste – Direzione generale della produzione agricola:
a) nei casi previsti dall’articolo 9, paragrafo 9, lettere a) e b) del regolamento della Cee, può vietare al produttore l’indicazione del metodo di produzione biologica per un periodo massimo di sei mesi;
b) svolge attività di vigilanza sugli organismi associativi autorizzati, per verificare l’obiettività dei controlli effettuati ed accertarne l’efficienza.
Articolo 10.
Attività di coordinamento
1. La Direzione generale della produzione agricola, sentiti la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli e l’Ispettorato centrale repressione frodi del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, nonché gli organismi associativi autorizzati all’attività di controllo di cui all’articolo 5 e le associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 7, verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente regolamento e segnala al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste gli interventi e le misure ritenuti necessari per le occorrenti modificazioni ed integrazioni, in conformità anche alla normativa comunitaria.