Organo: ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 29-11-2005
Numero provvedimento: 46
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Attuazione di accordi in sede comunitaria nel settore delle accise: utilizzo di prove alternative per l’appuramento delle spedizioni e restituzione dell’esemplare n. 3 del DAA dalle autorità doganali.

Sulla base delle decisioni assunte dai Direttori Generali delle Dogane e della Fiscalità Indiretta durante la riunione del 29 novembre 2003 a conclusione dei lavori svolti nell’ambito del gruppo di lavoro ad hoc sulla coerenza fiscalità/dogane, la Commissione UE ha, nel corso del 2004, perfezionato alcuni orientamenti che sono stati fatti oggetto di discussione presso il Comitato delle accise e, quindi, approvati all’unanimità come linee guida di indirizzo comune.

Tali orientamenti riguardano, in particolare, l’impiego di prove alternative al terzo esemplare del DAA allo scopo di poter dimostrare il buon esito della spedizione da parte del mittente, e la possibilità, per gli Uffici doganali di uscita delle merci dal territorio dell’Unione europea, di restituire il terzo esemplare certificato del DAA ad un soggetto diverso dallo speditore, nel caso in cui quest’ultimo abbia indicato espressamente tale possibilità nel documento stesso.

Al fine, pertanto, di dare attuazione agli orientamenti approvati dal Comitato delle accise, si dispone quanto segue:

a) Prove alternative in assenza del regolare ritorno dell’esemplare n.3 del DAA

Nel caso di mancato rientro dell’esemplare n.3 del DAA, possono essere presentate, dallo speditore, prove alternative per la dimostrazione del buon esito della movimentazione come, ad esempio, altri esemplari del DAA, documenti doganali, documenti di trasporto, documenti commerciali, ecc.

L’accettazione di tali prove è, comunque, soggetta, in caso di dubbio:

1) per i movimenti intracomunitari, alla validazione da parte dello Stato membro di destinazione, con la dichiarazione che i prodotti sottoposti ad accisa spediti hanno effettivamente raggiunto la destinazione prevista;

2) per l’esportazione, ad una validazione, da parte del Paese membro in cui è collocato l’ufficio doganale di uscita dall’Unione europea o da parte dello Stato non comunitario di importazione dei prodotti, che certifichi che le merci hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario.

b) Restituzione dell’esemplare n.3 del DAA dalle autorità doganali

In attesa del completamento dell’esame delle modifiche da apportare alle disposizioni dell’articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 92/12 e dell’articolo 793, paragrafo 6 del reg. n. 2454/93, l’esemplare n.3 certificato del DAA può essere consegnato dall’ufficio doganale d’uscita dal territorio comunitario, in luogo dello speditore, alla persona fisica o giuridica citata dal mittente nella casella 7 del documento d’accompagnamento. Ciò può avvenire solo se il mittente ha espressamente indicato tale possibilità, apponendo la seguente dicitura sotto la sua firma nella casella 24: «esemplare 3 da consegnare alla persona specificata nella casella 7».