Organo: ADM - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 28-04-2006
Numero provvedimento: 66
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA. Modalità operative per il rilascio di autorizzazioni e per la gestione dei depositi.

PREMESSA

L’esigenza, per gli operatori economici, di disporre di strutture dove custodire le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale, è assicurata dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie attraverso gli istituti del:

a) deposito doganale, per le merci non comunitarie in sospensione di diritti doganali e per le merci comunitarie previste dall’articolo 98, lettera b), del Codice doganale comunitario;

b) deposito fiscale, per i prodotti nazionali e comunitari in sospensione da accisa;

c) deposito IVA, per i beni nazionali e comunitari in sospensione dall’imposta sul valore aggiunto.

Tenuto conto dell’assetto organizzativo dell’agenzia, dell’esperienza operativa maturata sulla particolare materia ed al fine di assicurare l’uniformità di comportamento delle proprie strutture, con la presente circolare si intende riepilogare e chiarire:

a) la disciplina del regime del deposito doganale quale discende dalle disposizioni contenute nel Codice doganale comunitario istituito con reg. n. 2913/92, in appresso CDC, e successive modificazioni, e nelle relative disposizioni di applicazione al predetto Codice, emanate con reg. n. 2454/93, in appresso DAC, e successive modificazioni, nonché le modalità procedurali da seguire per la concessione delle autorizzazioni e per la gestione del deposito;

b) la disciplina del regime del deposito fiscale ai fini accise, di cui al D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in appresso TUA, e le relative modalità del procedimento autorizzativo;

c) la particolare situazione nella quale gli impianti, autorizzati ad operare come depositi doganali e fiscali, operano anche come depositi IVA ai sensi dell’articolo 50 bis del D.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, e sono gestiti in conformità con quanto dispone il D.m. 20 ottobre 1997 n. 419, in relazione alle specifiche competenze attribuite agli uffici di questa agenzia e ferme restando le competenze in materia dell’agenzia delle entrate. Per quanto attiene a tale tipologia di deposito, si richiamano le direttive già impartite con le note di «Indirizzo operativo ai fini della prevenzione e del contrasto all’evasione» relative agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006. Relativamente a quanto di competenza, l’agenzia delle entrate, ha condiviso i contenuti della presente circolare.

Si evidenzia che tutti gli adempimenti relativi alle procedure autorizzative sono concentrati e si concludono presso le Direzioni regionali, strutture di vertice in ambito territoriale e, conseguentemente, non trovano più applicazione le precedenti direttive al riguardo.

1.  LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO DOGANALE

(omissis)

2.  LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO FISCALE

La disciplina del deposito fiscale è contenuta nel Testo Unico approvato con D.l.vo 26 ottobre 1995, n.504, adottato in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di accisa.

Il deposito fiscale è «l’impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria» -art.1, comma 2 lett.e), del TUA.

Il depositario autorizzato è «il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale»-art.1, comma 2 lett.f), del TUA.

L’art.5 del TUA, che disciplina l’istituto del regime del deposito fiscale, stabilisce che:

– il regime del deposito fiscale è autorizzato dall’amministrazione finanziaria e il relativo esercizio è subordinato al rilascio di una licenza (secondo le disposizioni di cui all’art.63); a ciascun deposito è inoltre attribuito un codice di accisa (comma 2);

– il depositario è obbligato, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10% dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l’importo della cauzione non può essere inferiore all’ammontare dell’imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall’obbligo di prestazione della cauzione le amministrazione dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L’amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. L’esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca -lett.a) del comma 3;

– il depositario è altresì obbligato a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l’esercizio della vigilanza sul deposito fiscale -lett.b) del comma 3-, a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale -lett.c) del comma 3- e a presentare i prodotti ad ogni richiesta sottoponendosi a controlli o accertamenti - lett.d) del comma 3;

– i depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell’operatività dell’impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi (comma 4);

– fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l’inosservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo in parola, nonché del divieto di estrazione di cui all’art.3 comma 4 del T.U., indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per le violazione che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio (comma 5). (omissis)

2.4. Depositi fiscali di alcol etilico e bevande alcoliche - Procedura autorizzativa

Il regime del deposito fiscale nel settore dell’alcol e delle bevande alcoliche è disciplinato dall’art.28 del Testo Unico approvato con D.lgs. 26.10.1995 n.504, che individua gli impianti per i quali è consentito il regime sospensivo.

Con D.m. n.153 del 27 marzo 2001 «Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcol etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene» è stata riepilogata e semplificata la normativa del settore adeguandola ai nuovi criteri conseguenti all’avvento del regime delle accise e con successiva circolare n.34 del 12 luglio 2001, sono state impartite istruzioni sulle principali novità operative. Appare comunque opportuno sottolineare che la procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione in regime fiscale di un impianto di alcol etilico o di bevande alcoliche si instaura e si conclude presso gli Uffici doganali, competenti sul territorio dove è ubicato l’impianto, preposti al rilascio della relativa licenza fiscale.

3.  GESTIONE DEI DEPOSITI DOGANALI E FISCALI IN REGIME DI DEPOSITO IVA

(omissis)