Modalità di pagamento delle accise.
La scrivente ha avuto modo di riscontrare che presso i dipendenti uffici non sempre c’è uniformità di comportamento per quanto riguarda la utilizzazione delle diverse modalità di pagamento delle accise.
Pertanto, anche allo scopo di eliminare le inevitabili conseguenze sulle contabilità degli uffici dipendenti interessati, si ritiene opportuno riepilogare le disposizioni vigenti nella particolare materia.
Permesso che ai sensi dell’art. 7, comma 2 della Legge 17 aprile 2003, n. 80 per accisa si intende «l’accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all’alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati; l’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica; l’imposta di consumo sui bitumi di petrolio; l’imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua, denominato orimulsion (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609 del Consiglio, del 24 novembre 1988; la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi i azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione», si precisa che le modalità di pagamento delle accise, escluse quelle relative ai prodotti di importazione, sono quelle di cui all’articolo 6 delle vigenti istruzioni di contabilità per l’amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1943. Relativamente ai prodotti di importazione occorre fare riferimento al disposto del quarto comma dell’articolo 3 del T.U.A. secondo il quale per tali prodotti «l’imposta è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine» per cui la riscossione avviene con le modalità di cui all’articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con Dpr del 23 gennaio 1973, n. 43.
Relativamente agli altri prodotti «sottoposti ad accisa» per i quali le modalità di pagamento sono quelle di cui al richiamato articolo 6 delle istruzioni di contabilità per l’amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione e rilevato che:
– ai sensi dell’articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a partire dal 1 marzo 2001 il pagamento delle accise può essere effettuato anche mediante il versamento unitario di cui all’articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F/24) utilizzando i codici tributo di cui alla circolare n. 1156/I/PC del 28 febbraio 2001 e successive modifiche e/o integrazioni;
– il decreto del ministro del Tesoro 4 aprile 1995, n. 344 attribuisce alle ricevute di conto corrente postale potere liberatorio ai fini dell’assolvimento delle obbligazioni tributarie nei confronti dell’amministrazione finanziaria; si precisa che il pagamento delle accise può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
a) presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
b) presso gli uffici delle poste italiane mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) presso gli sportelli bancari o presso gli uffici delle poste italiane mediante il versamento unitario (modello F/24) utilizzando la apposita «Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione» del modello F/24 accise.
Rimane quindi esclusa la possibilità di eseguire il pagamento delle accise presso il contabile doganale fatta eccezione per quegli importi che, non pagati a seguito di un avviso di pagamento, gli vengono trasferiti per la riscossione coattiva ovvero per quegli importi che risultano da recuperare nell’ambito di un contenzioso del quale lo stesso ha la gestione contabile.